Il codice prevede due garanzie, agli artt.1266 e 1267:

– la garanzia del c.d. “nomen verum” , cioè la garanzia dell’ esistenza del credito ceduto,che è elemento naturale del negozio,cioè è prevista dalla legge indipendentemente dalla previsione delle parti;

– la garanzia del c.d. “nomen bonum”,cioè la garanzia della solvibilità del debitore ceduto,

che invece deve essere espressamente prevista dalle parti.

Occorre dire però che il codice distingue a seconda che la cessione del credito sia a titolo oneroso o gratuito; in quest’ultima ipotesi,la garanzia dell’esistenza del credito ceduto è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione. Sicché, se la cessione è a titola gratuito,si applica la regola dell’ art.797 c.c. ,per la quale la garanzia

è dovuta:

– se il donante la ha espressamente promessa;

– se l’inesistenza del credito dipende dal dolo o da fatto personale del cedente (donante.) ;

– se si tratta di donazione che impone oneri al donatario o di donazione remuneratoria (nei quali casi la

garanzia. è dovuta fino alla concorrenza dell’ ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante).

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