Secondo il CASTIGLIA l’art. 1274 c.c. si riferisce esclusivamente alla delegazione liberatori a ed all’accollo liberatorio condizionato, e giammai a tutte e tre le figure considerate. Con ciò premesso il CASTIGLIA ha affermato che la delegazione, l’espromissione e l’accollo non possono essere considerati come tre aspetti diversi dell’assunzione del debito dal momento che l’art. 1274 vuole che in caso di insolvenza dell’assuntore, il creditore possa rivolgersi nei confronti del debitore originario solo nei casi di delegazione liberatoria ed accollo liberatorio condizionato (l’accollo cioè che nasce direttamente con la liberazione del debitore originario ). Per il CASTIGLIA, quindi, l’art. 1274 riferendosi solo a questi due tipi di figure non fa altro che affermare la differenza che intercorre tra la delegazione, l’espromissione e l’accollo; questi, dunque non possono essere considerati come aspetti diversi di uno stesso fenomeno.

Il CICALA, di contro, non conviene con il CASTIGLIA ed infatti afferma che l’art. 1274 si riferisce solo alla delegazione liberatoria ed all’accollo liberatorio condizionato, dal momento che queste due figure presentano delle particolarità che le caratterizzano ma che non le distaccano completamente degli altri tipi di delegazione, espromissione ed accollo. Nella delegazione liberatoria, infatti, c’è uno iussum che “autoresponsabilizza” il delegante; costui sarà responsabile perché soggetto “ordinante”. Nell’accollo liberatorio condizionato, allo stesso modo, l’assuntore consapevole della automatica liberazione del debitore, originario è responsabilizzato ab origine e quindi deve sottostare alle eventuali pretese del creditore.

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