Essa è prevista dall’art. 2099 c.c., il quale, nella determinazione del corrispettivo, tiene conto non soltanto del tempo impiegato, ma anche del risultato e quindi del rendimento fornito dal lavoratore durante l’orario di lavoro. Nel cottimo il rischio della produttività del lavoro resta a carico del datore per ciò che concerne l’organizzazione del lavoro e quindi il risultato della prestazione nel suo complesso. Esso per contro viene parzialmente trasferito a carico del prestatore per ciò che concerne la quantità della retribuzione. La retribuzione è commisurata alla quantità della prestazione lavorativa determinata in base all’intensità del lavoro nelle unità di tempo. Esistono due tipi di cottimo:

Cottimo integrato, cioè fisso + cottimo

Cottimo puro

Secondo l’art. 2100 c.c. il prestatore deve essere necessariamente retribuito a cottimo tutte le volte che:

In conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo.

Nelle lavorazioni ad economia di tempo, in cui la valutazione della sua prestazione sia fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

L’art. 2101 disciplina l’intervento del sindacato, disponendo che i contratti collettivi possono stabilire che le tariffe non divengano definitive “se non dopo un periodo di esperimento e possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di lavoro”. Esistono due fasi:

Sindacale: determinazione preventiva e astratta delle tariffe

Aziendale: rapporto tra guadagno o utile di cottimo e tempi o quantità di produzione

La contrattazione collettiva, tuttavia, ha progressivamente superato la distinzione tra la fase sindacale e quella aziendale, intervenendo su quest’ultima per regolamentare non solo la retribuzione ma anche la prestazione del lavoratore cottimista.

Il cottimo può poi essere:

obbligatorio, quando, in ragione dell’organizzazione del lavoro il prestatore deve osservare un determinato ritmo produttivo e quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione (art. 2100 c.c.);

vietato, per gli apprendisti.

A tutela dei prestatori, l’art. 2101, c.c., dispone che “L’imprenditore deve comunicare ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario”.

 

Lascia un commento