L’inizio dell’impresa

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa, non è sufficiente l’intenzione di dare inizio all’attività, anche se manifestata con la richiesta di eventuali autorizzazioni amministrative. La stessa iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità di imprenditore commerciale. Questo per le persone fisiche (principio dell’effettività). E’ invece convincimento diffuso che le società acquisterebbero la qualifica di imprenditori fin dal momento della loro costituzione, e quindi, prima ed indipendentemente dall’effettivo inizio dell’attività produttiva.

E’ vero che la costituzione di una società vale sempre come manifestazione dell’intenzione di dar vita ad attività d’impresa e tale resta fino a quando non si dia inizio all’effettivo esercizio. Il principio dell’effettività, perciò può e deve trovare applicazione anche per le società. l’esercizio. E’ da tener presente poi che l’effettivo inizio di attività d’impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di organizzazione  più o meno lunga (es. affitto di locali, acquisto di macchinari, di attrezzature, assunzione di lavoratori, ecc.). Si ritiene che si diventa imprenditori già durante la fase preliminare e prima del compimento del primo atto di gestione.

 La fine dell’impresa

La fine dell’impresa è dominata dal principio di effettività: la qualità di imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività. Gli avvisi al pubblico, la cancellazione da albi o registri e, per l’imprenditore commerciale, la stessa iscrizione della cessazione nel registro delle imprese non determineranno di per sé la perdita della qualità di imprenditore. L’esatta determinazione del giorno di cessazione dell’attività di impresa ha poi particolare rilievo per l’imprenditore commerciale. Ciò in quanto l’art 10 della legge fall. Prevede che lo stesso può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività.

La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione più o meno lunga, durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La nuova disciplina dispone che (art. 10 lg. fall.) gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo (1°comma). E’ però fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine (del 1°comma).

A seguito dell’intervento correttivo del 2007, il debitore non può dimostrare di aver cessato l’attività d’impresa prima della cancellazione, per anticipare il decorso di tale termine, anche se si tratti di persona fisica. Per gli imprenditori e per le società cancellate d’ufficio, la cancellazione dal registro delle imprese non è però da sola sufficiente. Essa deve accompagnarsi anche dall’effettiva cessazione dell’attività d’impresa, mediante la disgregazione del complesso aziendale. Altrimenti il termine annuale non decorre.

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