L’acquisto della qualità di imprenditore è presupposto per l’applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica e, se l’attività è commerciale, di quelle specificatamente dettate per l’imprenditore commerciale.

Si diventa imprenditore commerciale, secondo l’art. 2082, con l’esercizio di attività di impresa.

Per poter affermare che un soggetto è diventato imprenditore è necessario che l’esercizio dell’attività di impresa sia a lui giuridicamente riferibile, sia a lui imputabile.

L’art. 2082 nulla dice in merito al momento in cui deve ritenersi iniziato l’esercizio dell’impresa, con conseguente acquisto della qualità di imprenditore.

E nulla dice circa il momento finale dell’attività di impresa, con conseguente perdita della qualità di imprenditore.

per approfondimenti vedere anche Esercizio diretto dell’attività di impresa

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