L’ imprenditore, in quanto centro di imputazione dell’ attività d’ impresa, ne è patrimonialmente responsabile in applicazione dei principi generali. L’ autonomia sotto il profilo fenomenologico dell’ attività d’ impresa è tuttavia sentita dal codice.

Si è assistito così all’ introduzione di segmentazioni dell’ attività d’impresa o della responsabilità per l’ attività d’ impresa. La conseguenza è evidente: ogni centro d’ imputazione vedrà la sua responsabilità limitata alla attività che gli si riferisce, e ne risponderà con il suo patrimonio. Con gli artt, 2328 e 2463 come modificati dal d.lgs. 6/2003, possono essere adesso costituire s.p.a. e s.r.l. con un unico socio, persona fisica o giuridica. Una volta ammessa la società unipersonae a responsabilità limitata, per costituzione da parte anche di altra società a sua volta eventualmente unipersonale, ogni attività d’ impresa può essere segmentata in più centri d’ imputazione, ferma restando la sua unitarietà come ciclo produttivo.

Per altro verso, la stessa responsabilità patrimoniale può oggi essere parcellizzata. Ai sensi dell’ art. 2447bis ss. la s.p.a. può costituire “uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare”. Il patrimonio destinato ad uno specifico affare può essere oggi costituito solo da una s.p.a.

Se la figura avrà successo, non è irragionevole immaginarne un uso più esteso. Il regime della responsabilità per l’ attività d’ impresa potrà perciò vieppiù staccarsi dalla visione totalizzante espressa dall’ art. 2740, in una accentuata libertà di organizzazione e di articolazionme delle attività economiche

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