Il regolamento comunitario (CE) n. 1606 del 19/07/2002 e il d. lgs. n. 38 del 28/02/2005, hanno disposto che a partire dal 2005 alcune società siano obbligate ed altre abbiano la facoltà di redigere i propri bilanci in base ai principi contabili internazionali. Tali principi riconosciuti dall’Unione Europea sono emanati dall’IASB (International Accounting Standard Board) e vengono di volta in volta recepiti mediante regolamento comunitario.

L’impiego di tali principi è obbligatorio per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato delle società con azioni (o altri strumenti finanziari) quotati. E’ inoltre obbligatorio per le società che esercitano particolari attività: banche, società di assicurazione, società di intermediazione finanziaria e mobiliare. L’adozione di tali principi non è invece consentito alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis).

In base all’attuale disciplina il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell’esercizio stesso (utili o perdite). E’ costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Deve inoltre essere corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori, nonché da relazioni del collegio sindacale e del revisore contabile.

La funzione essenziale è quella di accertare la situazione del patrimonio (aspetto statico) e la redditività (aspetto dinamico). E’ sottoposto ad una disciplina rigorosa in quanto è essenziale:

  • per i soci: come mezzo per conoscere esattamente la situazione patrimoniale (quindi strumento legale);
  • per i creditori: per valutare la consistenza del patrimonio per il pagamento del debito:
  • per lo Stato: ai fini fiscali (costituisce il termine di riferimento per la tassazione periodica del reddito della società (IRES).

I principi cardine che dominano la redazione del bilancio sono quelli della chiarezza e quello della rappresentazione veritiera e corretta. Ulteriori principi di redazione del bilancio sono:

a) il principio di prudenza (per evitare che compaiano utili non realizzati);

b) il principio di competenza (si deve tener conto delle entrate e uscite indipendentemente dalla data dell’incasso o di pagamento, quindi per competenza e non per cassa);

c) il principio di continuità (i criteri di valutazione non possono essere modificati a un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali).

 

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