L’importanza del fatto organizzativo costituito dalla società per azioni porta con sé l’esigenza di fissare costantemente la traccia della vita societaria, facendola risultare documentalmente e questo:

  • ai fini di fissare le tappe dell’organizzazione corporativa (libri sociali).
  • ai fini di tenere le fila dell’organizzazione finanziaria (scritture contabili e bilancio).

In via di principio, si potrebbe sostenere che l’accertamento dell’esito (positivo o negativo) dell’impresa sociale andrebbe fatto al momento finale dello scioglimento della società. La legge, tuttavia, non può non tener conto della dilazione temporale dell’impresa e della necessità di scandirne lo svolgimento nel tempo, tirandone le fila di volta in volta, mediante la convenzione segmentazione in esercizi sociali. La regola (art. 2364) è che l’esercizio è annuale (non necessariamente coincidente con l’anno solare) e il suo andamento è riflesso e documentato dal bilancio, appunto, di esercizio.

Il bilancio di esercizio, chiaramente, ha una valenza centrale nella vita della società, servendo non solo a stabilire se nel periodo si è avuto un utile o una perdita, con tutte le relative conseguenze, ma essendo anche funzionale ad una serie di altre finalità (es. stabilire il valore delle azioni da rimborsare ai soci recedenti).

Sul bilancio gravita in buona misura la bontà del sistema della società per azioni: se fosse lecita una sua arbitraria compilazione, infatti, sarebbero compromessi gli interessi dei terzi e pregiudicata la stessa vitalità dell’impresa. La relativa disciplina, quindi, è contenuta negli artt. 2423 ss.

Occorre tuttavia sottolineare che:

  • il regolamento comunitario n. 1606 del 2002 ha promosso l’adozione di principi contabili internazionali suscettibili di essere riconosciuti su scala mondiale (es. International Accounting Standards). La l. n. 306 del 2003 ha delegato il governo ad adottare i principi in questione e, quindi, ne sono seguiti:
    • d.lgs. n. 394 del 2003, che ha reso obbligatoria l’adozione di tali principi con riferimento alla redazione della nota integrativa.
    • d.lgs. n. 38 del 2005, che, per l’adozione di questi principi nella redazione dei bilanci, ha indicato decorrenze diverse, a seconda delle varie tipologie di società.

Tali principi, almeno per alcuni aspetti, hanno caratteristiche rivoluzionarie rispetto a quelli che da sempre hanno guidato la formazione del bilancio nel nostro codice (es. criterio di proporzionalità).

  • le norme particolari sono dettate con riferimento a determinate imprese (es. banche).
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento