Il bilancio si compone di tre elementi:

  • due elaborati contabili (stato patrimoniale e conto economico) redatti in euro senza decimali.
  • una nota integrativa, che può essere redatta anche in migliaia di euro.

Con una serie di modifiche apportate in più tempi al codice civile, il legislatore è andato disciplinando in maniera sempre più analitica queste componenti, indicando, per i due elaborati contabili, le singole voci di cui debbono essere composti ed imponendone l’iscrizione in bilancio nell’ordine indicato (art. 2423 ter co. 1). Si tratta di elaborati di notevole complessità, organizzati in voci, sottovoci e sottovoci delle sottovoci, a fianco di ciascuna delle quali deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente (co. 5).

Le sottovoci delle sottovoci, in particolare:

  • possono essere ulteriormente divise, ma soltanto quando il raggruppamento è irrilevante rispetto ai fini della verità, chiarezza e precisione, oppure quando esso favorisce la chiarezza del bilancio (co. 2).
  • devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata (co. 4).
  • devono essere integrate da altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dalla norma in questione (co. 3).
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