Quando le norme in tema di bilancio non avevano ancora subito le integrazioni e i rifacimenti che sono state apportati sulla spinta delle direttive comunitarie, si era sviluppato un vivace dibattito sul ruolo dell’assemblea nella formazione del bilancio. Ci si chiedeva, in particolare, se il bilancio dovesse considerarsi opera degli amministratori o dell’assemblea, e perciò se quest’ultima potesse modificare il bilancio presentato dagli amministratori, approvandolo in una redazione diversa.

Tale dibattito, tuttavia, ha perso di mordente con l’introduzione della nuova disciplina, la quale, essendo improntata sui principi di verità e trasparenza, ha di fatto posto in primo piano gli amministratori, levando ogni dubbio sulla possibile competenza modificativa dell’assemblea. Essa, comunque, mantiene un ruolo fondamentale, dal momento che la società fa proprio e ufficializza il bilancio proprio tramite la sua approvazione.

 L’approvazione del bilancio non libera gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione di documentati contabili societari dalle responsabilità incorse nella gestione sociale (art. 2434): sarebbe incongruo ravvisare nella deliberazione dell’assemblea, sostanzialmente ignara delle varie operazioni compiute durante l’esercizio, una liberazione dalle colpe commesse.

 Relativamente al problema di quale sia il valore da attribuire al bilancio si sono confrontate varie teorie. Attualmente, tuttavia, sebbene sia soggetto a pubblicazione, il bilancio viene considerato come una qualunque scrittura contabile e come tale fa prova contro la società, ferma restando la possibilità di provare che il debito che vi figura non esista o sia invalido.

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