Nelle società di capitali il bilancio ha una importante funzione di accertamento della situazione patrimoniale e quindi di controllo dei risultati della gestione dell’impresa. Tale accertamento può essere fatto all’inizio della attività della società (bilancio di apertura) e alla fine (bilancio di liquidazione). Inoltre tale accertamento viene fatto annualmente (bilancio di esercizio) e può essere fatto in occasione di determinati fatti come la fusione o la messa in liquidazione (bilancio straordinario).

La legge prevede e regola minuziosamente il bilancio di esercizio stabilendo l’obbligo della sua redazione alla chiusura di ogni esercizio sociale e imponendo una rigorosa disciplina in ordine alle voci di cui essere composto e ai criteri di valutazione, attribuendo al bilancio la produzione di determinati effetti giuridici. Per la legge il bilancio è il documento contabile in cui sono registrate le variazioni che si sono verificate nel patrimonio della società rispetto al bilancio precedente al fine di stabilire se è vi è stato un incremento o un decremento di valore e di prendere i relativi ulteriori provvedimenti collegati con la chiusura dell’esercizio.

La legislazione sul bilancio

L’importanza centrale del bilancio consente di comprendere la molteplicità di interventi legislativi in questo campo. Il codice di commercio del 1882 prevedeva l’obbligo degli amministratori di redigere il bilancio alla fine di ogni esercizio sociale e poneva il principio per cui il bilancio doveva dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdi te subite ma non stabiliva i criteri che dovevano essere rispettati nella redazione del bilancio stesso. Il codice civile del 1942 invece stabiliva precisamente le voci che il bilancio doveva contenere e i criteri di valutazione delle singole voci.

Tuttavia esso nulla prevedeva con riferimento alla redazione del conto dei profitti e delle perdite. Tale lacuna è stata colmata con legge del 1974. In seguito in applicazione della normativa comunitaria sono state emanate leggi speciali che richiedono ulteriori documenti contabili, e precisamente l’allegato (o nota integrativa). Infine la crescente internazionalizzazione dei mercati ha richiesto la predisposizione in ambito internazionale dei cosiddetti principi contabili internazionali che il legislatore comunitario ha provveduto ad adottare con apposito regolamento. L’adozione di tali principi è obbligatoria per il bilancio consolidato, per il bilancio di esercizio delle società con azioni quotate, per le banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione mentre è facoltativa per le altre società.

Verità e correttezza del bilancio

Nell’ambito del bilancio hanno importanza fondamentale il conto patrimoniale e il conto economico dei profitti e delle perdite in quanto gli altri documenti (relazione sulla gestione e nota integrativa o allegato) hanno lo scopo di integrare i dati dei primi due e non possono in nessun modo modificarne la portata ai fini operativi. Si deve anche sottolineare che il conto economico e lo stato patrimoniale costituiscono un tutto unico e quindi non possono avere contraddizioni tra di loro in quanto le variazioni del conto patrimoniale rispetto al bilancio precedente sono la diretta conseguenza dei movimenti economici verificatisi nel corso dell’esercizio e che sono rappresentati appunto nel conto economico. La somma algebrica di queste variazioni deve quindi corrispondere esattamente a quelle che risulta dal conto economico come utile o perdita di esercizio.

Pertanto se il conto economico presenta un utile di cento dal conto patrimoniale deve emergere per forza di cose un incremento patrimoniale netto di cento e viceversa in caso di perdita. La legge richiede espressamente che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico di esercizio. Verità del bilancio è in primo luogo la rappresentazione veritiera degli utili conseguiti o delle perdite subite durante l’esercizio.

Tuttavia mentre vi sono operazioni che nell’ambito del bilancio richiedono un mero accertamento e per le quali si può parlare di verità, vi sono altre operazioni che richiedono una valutazione e rispetto alle quali quindi non si può parlare di verità ma solo di correttezza e quindi che sia stato adottato un procedimento di valutazione effettivamente teso alla realizzazione di un risultato veritiero.

Si deve anche aggiungere che la correttezza deve essere vista alla luce di un criterio di prudenza. Per tale motivo la legge stabilisce che possono essere iscritti al bilancio solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e obbliga invece a tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

I principi di redazione e la chiarezza del bilancio

La regola della prudenza costituisce il principio centrale di cui gli amministratori devono tenere conto nella redazione del bilancio ma accanto ad essa la legge prevede altre regole che vanno a costituire i principi di redazione del bilancio. Tali regole precisano che il bilancio di una società per azioni deve essere redatto per competenza e non per cassa e inoltre precisano che nelle valutazioni di bilancio si deve tenere conto del fatto che l’impresa sociale e quindi i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Tale regola è però derogabile in casi eccezionali di rilevanti mutamenti strutturali dell’impresa sociale ma in tal caso deve essere indicata la deroga e la sua motivazione nella nota integrativa.

Accanto a tali principi che sono posti a tutela della società, dei soci, dei terzi e del pubblico che ha instaurato rapporti con la società vi sono altre regole dirette all’informazione dei soci e dei terzi. In particolare la legge prescrive i criteri formali che gli amministratori devono seguire nella redazione del bilancio perchè esso possa essere chiaramente rappresentata la situazione economica e l’andamento economico della società. La disciplina prevede una particolare analiticità nelle voci prevedendo anche che qualora ciò favorisca la chiarezza del bilancio le singole voci possono essere raggruppate e che per ogni voce debba essere indicato l’importo della voce corrispondente nell’esercizio precedente. La legge dispone inoltre sempre ai fini di chiarezza che il bilancio debba essere redatto in unità di euro (senza decimali) mentre la nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro.

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