Il fenomeno di gruppo comporta una duplicazione di valori in quanto lo stesso bene può essere valutato due volte, una volta nella sua effettività e un’altra volta attraverso la partecipazione sociale che economicamente lo rappresenta. Pertanto a garanzia dei terzi si crea la necessità di redigere il bilancio consolidato di gruppo e cioè di un bilancio in cui sia rappresentata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero gruppo sulla base dei dati ricavati dai bilanci delle singole società. Il bilancio consolidato è soggetto alla disciplina posta dal decreto legislativo del 1991 che recepisce le direttive comunitarie in materia.

La disciplina stabilisce innanzitutto i soggetti che sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato (società di capitali, entri pubblici economici, mutue assicuratrici e società cooperative) e considera le sole società controllate tramite il possesso di partecipazioni escludendo così le ipotesi di controllo contrattuale. La legge stabilisce anche i criteri che il bilancio consolidato deve seguire che consistono nella ripresa integrale nel bilancio consolidato degli elementi del passivo e dell’attivo e del conto economico dei bilanci delle società incluse nel consolidamento prevedendo, per evitare duplicazione, l’eliminazione da esso delle partecipazioni in queste imprese e delle operazioni effettuate tra le stesse.

Il bilancio consolidato si compone al pari del bilancio di esercizio di un conto patrimoniale, di un conto economico, e di una nota integrativa cui deve essere allegata una relazione degli amministratori. Tuttavia esso ha una funzione solo informativa e non quella (tipica del bilancio di esercizio) di accertare i risultati dell’attività per i conseguenti provvedimenti dei soci. Per tale motivo pur essendo soggetto a revisione legale la legge non prevede che debba essere approvato da parte dei soci. E’ inoltre previsto un obbligo per le società controllate di trasmettere tempestivamente all’impresa controllante le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato.

Inoltre il bilancio consolidato delle società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, delle banche, assicurazioni e intermediari finanziari deve essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali (cosa che per le altre società è facoltativa). Infine sono poste esigenze particolari in ipotesi di controllo o collegamento tra società italiane con azioni quotate e società straniere il cui ordinamento di appartenenza non è ritenuto fornire adeguate garanzie.

Secondo la legge è compito del Ministro di Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia individuare tali stati e stabilire i criteri per la redazione del bilancio consolidato. E’ invece compito della Consob dettare i criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di controllare società degli stati così individuati. Sono previsti in questi casi speciali obblighi di trasparenza e l’applicazione anche al bilancio della società estera dei principi della legge italiana o internazionalmente riconosciuti

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