Nel disciplinare la redazione del bilancio, l’art. 2478 bis co. 1 richiama per intero la disciplina prevista dagli artt. da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall’art. 2435 bis (bilancio abbreviato). Il bilancio viene presentato ai soci nel termine stabilito dall’atto costitutivo comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale , salva la possibilità del maggior termine (massimo di centottanta giorni) previsto per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o nel caso che sia richiesto da particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Entro trenta giorni dalla relativa decisione, una copia del bilancio e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali debbono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese a norma dell’art. 2435 (co. 2).

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla ripartizione degli utili ai soci (co. 3): la ripartizione degli utili, quindi, viene decisa in occasione dell’approvazione del bilancio.

L’art. 2478 bis aggiunge che:

  • possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultati da bilancio regolarmente approvato (co. 4).
  • se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (co. 5).
  • gli utili erogati in violazione di queste disposizioni non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in basa a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti (co. 6).
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