Il bilancio preventivo può essere ulteriormente suddiviso in due categorie:

  • il bilancio di competenze, nel quale:
    • dalla parte delle uscite, si iscrivono le obbligazioni di dare (debiti) che si prevede sorgeranno nel corso dell’esercizio (spese previste);
    • dalla parte delle entrate, si iscrivono le obbligazioni di cui lo Stato è soggetto attivo (crediti) che si prevede sorgeranno nel corso dell’esercizio (entrate previste).

Un’appendice del bilancio di competenza è il conto dei residui, che possono essere:

  • passivi propri, se un’obbligazione assunta non viene pagata al termine dell’esercizio;
  • passivi impropri, se un’obbligazione prevista non viene neppure assunta al termine dell’esercizio;
  • attivi, se al termine dell’esercizio non viene riscossa una somma per la quale nel frattempo è maturato un credito;
  • il bilancio di cassa, il quale, contenendo previsioni di pagamenti (uscite) e di incassi (entrate), non si occupa della nascita o dell’estinzione di obbligazioni, ma cerca di prevedere quale quantità di denaro dovrà essere effettivamente sborsata o potrà essere effettivamente riscossa in un determinato periodo di tempo, senza dar rilievo al fatto che questi esborsi o queste riscossioni siano determinati da obbligazioni nate in quello stesso periodo di tempo o meno.

Dato che il bilancio di cassa riguarda previsioni di pagamenti o riscossioni, non si pongono problemi simili a quelli dei residui. Qualora le previsioni di cassa non si realizzino, quindi, non vengono in essere residui, ma si hanno semplicemente minori riscossioni (disavanzo) o minori pagamenti (avanzo).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento