L’art. 2423 bis co. 1 indica i principi che devono essere osservati nella redazione del bilancio:

  • la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. La prudenza, non costituendo un concetto formale, ha in sé un margine assai ampio di elasticità, implicando anche quella ragionevolezza che è insita pure nel concetto di verità.
  • si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data della chiusura dell’esercizio, principio questo che deroga al criterio generale seguente.
  • si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, a prescindere dalla data dell’incasso o del pagamento (regola fondamentale del criterio di competenza).
  • si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
  • gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente (principio di chiarezza).
  • i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, principio questo che rispecchia la regola della continuità dei bilanci, la quale tiene conto del fatto che il quadro della situazione risulta completo soltanto dal confronto dei bilanci di più esercizi.
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