E’ importante fissare il momento della cessazione dell’impresa non soltanto per l’obbligo di iscrizione di tale fatto ,quindi attuazione della relativa pubblicità, ma anche perché tale momento segna il termine iniziale di decorrenza dell’anno entro il quale, può esser dichiarato il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio d’impresa.

-Società ed enti pubblici economici: coincide con la loro estinzione, tale termine decorre dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

-Imprenditori individuali: la cessazione può realizzarsi per fatti indipendenti dalla volontà dell’imprenditore come anche per fatti che invece dipendono da essa. In quest’ultima ipotesi occorre distinguere a seconda che la cessazione consegua da un mutamento nella titolarità della azienda per effetto di un contratto ed allora la cessazione dell’impresa da parte di un soggetto e l’inizio da parte di un altro si verificano nel momento in cui il contratto produce i suoi effetti. Oppure può conseguire mediante liquidazione dell’azienda ,cioè con la disintegrazione di quel complesso di beni che l’imprenditore aveva organizzato (la cessazione d’impresa coinciderà con la chiusura della liquidazione). Così nel caso dell’imprenditore individuale, in cui la cancellazione avviene sulla base di una dichiarazione del fatto della cessazione dell’attività imprenditoriale

ad opera dell’imprenditore medesimo o del suo accertamento da parte dell’ufficio. Alla prima possiamo riconoscere valore presuntivo, salvo prova contraria.

-Società di capitali la legge prevede una sola ipotesi di cancellazione d’ufficio ovvero nel caso di società in liquidazione che per tre anni consecutivi non abbia depositato il bilancio. Da tale cancellazione deriva l’estinzione della società.

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