Analizzate e confutate le obbiezioni avanzate, secondo CICALA può concludersi affermando che l’accollo è stipulazione a favore di terzo.

Sia l’ accollo liberatorio che quello cumulativo possono essere poi privativi o novativi, a seconda che si verifichi la successione dell’ accollante nel precedente rapporto, ovvero la costituzione di un nuovo rapporto giuridico tra accollante e creditore accollatario. L’accollo produce come effetto tipico l’assunzione del debito altrui. In base all’accordo tra accollante e accollato, e a prescindere dalla volontà dell’ accollatario, il peso del debito passa dall’accollato all’accollante, che si obbliga nei confronti del creditore accollatario. La liberazione del debitore originario non è effetto dell’accollo e consegue, in maniera meramente eventuale, all’adesione del creditore accollatario. L’adesione contiene in tal senso una implicita dichiarazione liberatoria del creditore accollatario. Non è requisito di efficacia dell’ accollo ma bensì dichiarazione di “voler profittare” della stipulazione in suo favore, come previsto dall’ art. 1411 c.c.

Riguardo alla struttura dell’atto, secondo una parte della dottrina (FALZEA) vi è differenza tra accollo cumulativo e accollo liberatorio:

nel primo vi è una stipulazione a favore di terzo non sottoposta ad alcuna condizione;

nel secondo vi sarebbe una vera e propria condizione legale, costituita dalla dichiarazione del creditore, liberatoria del debitore originario, per cui l’ accollante subentrerebbe nel rapporto obbligatorio solo in seguito all’adesione del creditore.

Riguardo al profilo causale, secondo CICALA è da respingere sia l’opinione di chi (RESCIGNO) ritiene che nell’accollo possano variare di volta in volta i profili causali specifici (è la teoria della “causa generica” di PANUCCIO); sia l’opinione di chi (NICOLO’) considera la causa dell’obbligazione dell’accollante indipendente dalla causa del rapporto originario tra debitore accollato e creditore accollatario (in questo modo si escluderebbe sempre la possibilità di successione nel precedente rapporto da parte dell’ accollante).

Secondo CICALA dunque:

A) l’accollo è idoneo a produrre la successione nel debito.

Su questa affermazione concordala DOTTRINA DOMINANTEsulla base del comma 4 dell’art. 1273 c.c., che come visto, consente l’opponibilità delle eccezioni relative al rapporto di provvista.

Una parte minoritaria della dottrina (NICOLO’) stessa però sostiene che le eCCeZ1011l derivanti dal rapporto di provvista impedirebbero di configurare una successione nel debito, perché derivano da un rapporto (quello tra accollante e accollato) che evidentemente ancora sussiste. Per avere successione, l’accollo andrebbe configurato come negozio astratto, cioè indipendente dalla causa della sostituzione di un debitore ad un altro (ipotesi che nel nostro codice è negata).

Il mancato superamento di tale obiezione induce il CICALA ad affermare che il fenomeno della successione, pur essendo riconosciuto dalla maggioranza della dottrina, è tuttavia dubbio.

B) L’accollo si identifica nel negozio tra accollante ed accollato.

Non è quindi un negozio autonomo rispetto al contratto contestualmente concluso tra nuovo debitore e debitore originario (come invece ritiene NICOLO’). Secondo CICALA è una inutile complicazione ritenere che vi siano due negozi distinti: uno il contratto tra debitore originario e nuovo debitore, che può essere una vendita, una donazione ecc.; l’altro contestuale al primo, configurabile come accollo vero e proprio. L’accollo si inserisce nel contratto e può configurarsi semmai come modalità1S o configurare gli

estremi della causa del contratto stesso.

Pertanto, come non esiste un “autonomo” negozio di cessione del credito (come analizzato nel saggio I), così non esiste un “autonomo” negozio di accollo del debito.

Riassumiamo in 6 punti i risultati dell’ analisi svolta:

L’accollo, sia esso liberatorio o cumulativo, è stipulazione a favore di terzo;

Non è un autonomo negozio, bensì modalità di un negozio sottostante;

Pur essendo “causale”, non impedisce il fenomeno della successione nel debito;

Si perfeziona con il perfezionarsi del contratto in cui è contenuto e non necessita dell’adesione del creditore;

Il suo effetto è l’ingresso dell’accollante nella preesistente obbligazione dell’accollato;

Non è suo effetto la liberazione del debitore originario, che dipende dall’ adesione.

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