L’espromissione è un contratto con il quale un terzo espromittente conviene con il creditore espromissario di assumere il debito di un terzo debitore estromesso. A differenza che nella delegazione, l’assunzione dell’obbligazione non sorge sulla base di un’iniziativa spontanea dell’espromittente. Non è necessario, dunque, l’incarico o il consenso del debitore estromesso, il quale può trarre solo vantaggi dall’espromissione e resta estraneo alla convenzione di espromissione. Se il creditore espromissario non dichiara di liberare il debitore estromesso, l’espromissione si definisce cumulativa. Quanto all’eccezioni opponibili, l’art. 1272 comma 2 esclude che il terzo espromittente possa opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario. Il comma 3 consente invece, al terzo espromittente di opporre al creditore le eccezioni inerenti al rapporto di valuta che il debitore originario estromesso avrebbe potuto opporre al creditorie espromissario. Al terzo espromittente è invece precluso di opporre al creditore la compensazione che il debitore originario avrebbe potuto opporre al creditore espromissario. Va infine osservato che può essere sempre opposta ogni eccezione inerente l’invalidità o inesistenza dell’obbligazione.

Anche nell’accollo un terzo assume un debito altrui ma in questo caso l’accordo intercorre tra terzo e debitore. È il caso in cui un soggetto nell’acquistare un appartamento, sia ricorso ad un mutuo bancario e la banca abbia fornito una somma di denaro utilizzata dal mutuatario per pagare una parte del prezzo dell’appartamento. Spesso accade che l’appartamento venga venduto ed il nuovo acquirente, piuttosto che pagare al venditore l’intero prezzo, preferisca accollarsi il debito del residuo mutuo. Si tratta nella sostanza di una contratto a favore del terzo dove il terzo accollante si obbliga verso il debitore accollato ad assumere il debito verso il creditore accollatario. Si suole distinguere tra accollo interno riferendosi alla sola efficacia del contratto d’accollo tra le parti, che diviene accollo esterno nel momento in cui il terzo creditore aderisce al contratto rendendo in tal cosa irrevocabile la stipulazione in suo favore. Anche l’accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il creditore dichiari l’intenzione di liberarlo oppure no. In mancanza di liberazione, l’accollo è cumulativo e il debitore accollato rimane obbligato con il terzo accollante.

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