Contratti che modificano il lato attivo e il lato passivo del rapporto obbligatorio:

  • novazione soggettiva (l’obbligazione deve essere adempiuta dal debitore nei confronti di un creditore diverso da quello originario).
  • successione nel credito (l’erede acquisisce il patrimonio e con esso tutti i rapporti, attivi e passivi).
  • delegazione attiva (il creditore delega un terzo a ricevere dal debitore).
  • cessione del credito (rapporto bilaterale):
    • art. 1260: il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il credito a un terzo anche senza il consenso del debitore (salvo che il credito abbia carattere personale).
    • art. 1264: la cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l’ha accetta o quando essa gli è stata notificata.
    • art. 1265: se lo stesso credito è oggetto di più cessioni a persone diverse prevale la cessione accettata dal debitore o notificata per prima.

Contratti che modificano il lato passivo del rapporto obbligatorio:

  • delegazione passiva (rapporto trilaterale): il debitore (delegante) delega un nuovo debitore (delegato) che si obbliga verso il creditore (delegatario) a pagare il credito:
    • delegazione liberatoria: il creditore libera il debitore delegante.
    • delegazione cumulativa: se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore (delegato) il debitore originario (delegante) non viene liberato (art. 1268).
    • art. 1271 (eccezioni): il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante. Il delegato non può opporre eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario.
  • espromissione (art. 1272): il terzo (espromittente) non delegato dal debitore (espromesso) si assume il debito verso il creditore (espromissario):
    • espromissione liberatoria: il debitore è liberato dal creditore.
    • espromissione cumulativa: il terzo è obbligato in solido con il debitore.
    • (eccezioni): il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, ma, al contrario, può opporgli quelle che sarebbero state opposte al creditore dal debitore originario, tranne la compensazione.
  • accollo (art. 1273): il terzo (accollante) si impegna nei confronti del debitore (accollato) a pagare il suo debito al creditore (accollatario). Il creditore può aderire all’accordo, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore:
    • accollo liberatorio: il creditore dichiara la liberazione del debitore, oppure tale liberazione è presupposta alla stipulazione.
    • accollo cumulativo: il debitore rimane obbligato in solido con il terzo.
    • (eccezioni): il terzo può opporre al creditore le eccezioni relative al contratto di accollo.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento