La legislazione elettorale

Nella legislazione elettorale confluiscono tre diverse componenti:

a) le norme che stabiliscono i soggetti che godono dell’elettorato attivo;

b) le regole sul sistema elettorale, che stabiliscono i meccanismi attraverso cui i voti espressi degli elettori si trasformano in seggi parlamentari;

c) la legislazione elettorale di contorno, formata da quelle regole che stabiliscono le modalità di svolgimento delle campagne elettorali, i modi di finanziamento della politica, il regime dell’ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari, per garantire la lealtà della competizione elettorale, la parità tra i concorrenti e impedire il conflitto d’interessi tra la carica di parlamentare e altri ruoli occupati dal medesimo soggetto nella società.

 

L’elettorato attivo e passivo

L’art. 48 Cost. afferma che sono elettori i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Questa norma disciplina il cosiddetto elettorato attivo, cioè la capacità di votare. Esso è subordinato al possesso di due requisiti positivi: la cittadinanza italiana e la maggiore età (la stessa con riduzione, però, prescrive per l’elezione del senato un’ età più elevata, quella di 25 anni ex art. 58 Cost.). Anche i detenuti, che non siano incorsi in una causa di incapacità elettorale, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, mentre i malati possono votare negli ospedali e nelle case di cura.

L’elettorato attivo viene escluso ai sensi dell’art. 48.3 Cost. per cause di incapacità civile (minori e incapaci), per effetto di sentenze penali irrevocabili (per esempio delitti fascisti o il compimento di un numero considerevole di delitti e contravvenzioni che portano, però, alla sospensione per cinque anni del diritto di voto), per cause di indennità morale (i falliti, finché dura lo stato di fallimento, coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di polizia, coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dei pubblici uffici. Invece, i condannati a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici sono esclusi in via definitiva dal diritto di voto).

Secondo l’art.48.2 Cost. il voto è: personale (è escluso il voto per procura), eguale (esclude la possibilità che a certi soggetti sia attribuito il voto plurimo), libero (perché è si considera reato l’elargizione di denaro e di cibo nell’imminenza delle elezioni), segreto (fanno eccezione i ciechi), dovere civico ( che non implica l’obbligatorietà giuridica del diritto di voto e non prevede sanzione per chi non esercita il diritto di voto).

Anche i cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione del Parlamento. Una recente legge di revisione costituzionale (legge Cost.1/2000) ha istituito la circoscrizione Estero, dove i cittadini residenti all’estero dovranno votare e nella quale vengono eletti dodici deputati e sei senatori (il numero complessivo dei deputati e dei senatori rimane invariato).

Dall’elettorato attivo va distinto l’elettorato passivo, che consiste nella capacità di essere eletto. Quest’ultima pone una restrizione concernente l’età: per essere eletti alla Camera dei deputati occorre avere compiuto 25 anni (art.56.3), mentre per essere eletti al senato occorre avere almeno 40 anni (art.58.2).

 

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