Espromissione e patto d’inopponibilità delle eccezioni del rapporto di valuta

Ipotizzando un patto che escludesse l’opponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto di valuta, si potrebbe ottenere con l’espromissione un risultato analogo (l’ astrazione) a quello che si consegue con il Garantievertrag.

Il problema, secondo CICALA, riguarderebbe però la causa stessa del contratto di espromissione, che è, come si è ampiamente esposto in precedenza, l’assunzione del debito altrui, e che riguarda l’ assuntore ed il creditore (quindi i soggetti stessi del rapporto di valuta). Pertanto un eventuale patto d’inopponibilità delle eccezioni sarebbe incompatibile con la causa espromissoria, che consiste propriamente nell’ assumere il debito altrui, e sarebbe quindi nullo.

Espromissione e garanzia

Secondo CICALA, al1a luce delle caratteristiche esaminate dei contratti di garanzia, deve escludersi la compatibilità dello schema espromissorio con la funzione di garanzia stessa.

Nei contratti di garanzia il garante si obbliga, come debitore sussidiario, per prestare una garanzia di adempimento che può avere carattere satisfattorio (se si sostituisce all’adempimento del debitore) o risarcitorio (se tende alla riparazione del danno provocato dall’inadempimento del debitore).

Nell’ espromissione l’assuntore si obbliga nella veste di debitore principale verso il creditore, assumendo, ossia facendo proprio, il debito altrui (del debitore espromesso).

Parlare di garanzia con riferimento alla espromissione rischia, secondo CICALA, di far perdere le tracce della differenza tra tale figura e l’istituto della fideiussione. Occorre invece ricordare che, a differenza del fideiussore, l’espromittente assume il debito altrui, quindi lo fa proprio verso il creditore, obbligandosi quale debitore principale.

Gli unici casi in cui si può discorrere di “garanzia” peraltro in senso improprio, sono, secondo CICALA:

i casi in cui si intenda far riferimento all’aumento della possibilità di soddisfazione del creditore: tale effetto è però riscontrabile non solo nell’ espromissione ma anche nella delegazione e nell’ accollo cumulativi, nonché in tutti i contratti di garanzia (in cui si inserisce una garanzia sussidiaria accanto a quella principale).

I casi in cui ci si riferisca alla garanzia non fideiussoria: in questo caso però si parla di espromissione invertita e quindi non si ha propriamente un’assunzione del debito altrui.

Specificata tale differenza, occorre aggiungere che secondo CICALA il Garantievertrag può ricoprire la funzione di garanzia nella duplice veste satisfattoria e indennitaria, a seconda dell’impegno dichiarato dal garante.

Non concorda la DOTTRINA MAGGIORITARIA che vede nel Garantievelirag esclusivamente una garanzia di tipo indennitario, lasciando alla fideiussione la funzione di garanzia di tipo satisfattorio.

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