La figura del contratto autonomo di garanzia necessita di alcune chiarificazioni, soprattutto dal punto di vista dei profili della diversitĂ  del rischio che si vuole coprire col contratto stesso; dell’ oggetto della prestazione del garante; del richiamo del mandato debitore-garante nel contratto di garanzia stesso.

sotto il profilo della diversitĂ  del rischio che si intende coprire, secondo CICALA andrebbero distinte due ipotesi:

  • nella      prima si può avere un contratto autonomo di garanzia al fine di assicurare      al creditore una soddisfazione senza ritardi (in maniera piĂą efficace      della clausola solve et repete); in tal caso però il rischio che corre il      creditore è quello di rimanere esposto alla possibile ripetizione da parte      del debitore, se il pagamento è stato a lui “conteggiato” da      parte del garante che ha adempiuto.
  • La      seconda ipotesi riguarda il caso in cui si abbia un contratto autonomo di      garanzia per evitare al creditore anche il c.d. “rischio      atipico”: con tale termine si intende far riferimento a quei vizi      (nullitĂ , annullabilitĂ , rescissione) del contratto che sono sempre      eccepibili in quanto “indisponibili”. Se si verificano tali      vizi, la prestazione del garante assume la veste di prestazione      “succedanea” e 1’attribuzione fatta resta definitiva e non è pi      Ăą ripetibile. Si dubita che in tal caso al garante spetti il regresso      verso il debitore garantito.

Dal punto di vista del diverso oggetto della prestazione del garante, si può distinguere a seconda che il garante prometta:

Una prestazione identica a quella del debitore;

Una prestazione indennitaria.

La prima è possibile solo se l’obbligazione è fungibile (es. obbligazione pecuniaria); la seconda consiste nella riparazione per il mancato adempimento del debitore originario, e va valutata previamente in una somma determinata. Va peraltro rilevato che secondo parte della dottrina la prestazione del garante è sempre di tipo indennitario.

Dal punto di vista del richiamo al rapporto debitore – garante nel contratto di garanzia, CICALA osserva criticamente come per parte della DOTTRINA sia irrilevante che tale richiamo vi sia o meno. In realtĂ , se dal contratto di garanzia emerge il richiamo ad un rapporto sussistente (ad esempio un mandato) tra debitore e garante, ciò non può non evocare lo schema delegatorio: in particolare una delegazione cumulativa in cui il delegato (il garante) adempie all’obbligazione del debitore specificando di stare agendo per conto del debitore stesso, e senza opporre le eccezioni di nullitĂ  annullabilitĂ  ecc.

E’ criticabile dunque l’opinione di chi (GRIPPO) ritiene incompatibile lo schema c1elegatorio con il contratto di garanzia, perchĂ© si tralascia di considerare che la delegazione è un istituto che (a differenza dell’ espromissione) non ha come unico fine l’assunzione del debito altrui, ma può essere utilizzato anche per altri fini. E se si nega tale possibilitĂ  per la preoccupazione che un tale inquadramento del contratto di garanzia rischi di far diventare il garante un assuntore (del debito altrui), ciò secondo CICALA non è giustificabile.

Tuttavia, sono necessari alcuni accorgimenti: ad esempio se si vuole tenere distinte le figure del garante e dell’assuntore, si dovrĂ  negare l’applicazione del beneficium ordinis (art. 1268 comma 2 c.c.) perchĂ© il garante è un debitore “sussidiario” mentre l’assuntore è il debitore principale. Inoltre si deve escludere lo schema delegalorio quando il contratto di garanzia persegua lo scopo di escludere la ripetibilitĂ  del garante e del debitore originario verso il creditore.

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