Per CICALA alla base del contratto autonomo di garanzia può esservi un mandato tra debitore-garantito e garante. È facile, così, individuare una similitudine con la delegazione. Per CICALA questa assimilazione non è possibile dal momento che la delegazione ha come causa lo iussum delegatorio mentre il contratto autonomo di garanzia ha come causa la garanzia. Ci si è chiesti, allora, se alla base di un contratto autonomo di garanzia può esservi una delegazione, se cioè è possibile individuare uno iussum del garantito nei confronti del garante. Per il CICALA è possibile intravedere alla base del contratto di garanzia una delegazione, occorre però che quest’ultima sia completamente astratta dal rapporto di valuta e di provvista, sia cioè una delegazione pura. In questo caso la delegazione troverà la sua causa oltre che nello iussum delegatorio anche nella garanzia.

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