L’adempimento del garante può essere di due tipi:

adempimento del tutto identico a quello che si sarebbe potuto ottenere dal debitore principale (garantito);

adempimento indennitario, cioè comprensivo non solo della somma dovuta dal

garantito in via principale ma anche comprensiva di indennità per il ritardo.

La giurisprudenza sostiene che la prestazione del garante possa avere solo natura indennitaria dal momento che non può esservi identità tra prestazione principale e prestazione del garante; l’adempimento di un altro soggetto, secondo la giurisprudenza, fa in modo che le obbligazioni siano del tutto diverse.

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