“Assumere il debito altrui”, come dice la lettera dell’art. 1272 c.c. significa farlo proprio, sostenere il peso economico del debito stesso.

Tale significato è presente in tutti e tre gli istituti previsti dagli artt. 1268 e seg., ma malgrado sia il termine “accollo” quello che più di tutti si avvicina al concetto enunciato, tuttavia è l’espromissione, come detto, lo strumento appositamente predisposto dal legislatore per attuare l’assunzione dell’altrui debito.

Altra distinzione terminologica fondamentale riguarda le ipotesi di “assunzione esterna” e di “assunzione interna”:

nel primo caso si ha l’assunzione del debito altrui come previsto dagli artt. 1268 e seguenti: l’assuntore (che avrà a seconda dei casi la qualifica di delegato, espromittente ,e accollante) si obbliga “verso il credito re” quindi fa valere in un altro rapporto (esterno) il suo rapporto (interno) con il debitore originario. Le ipotesi di delegazione, espromissione e accollo sono pertanto configurabili come assunzione esterna.

Nel secondo caso invece vi è un accordo esclusivamente tra assuntore e debitore originario, che ha ad oggetto l’obbligo, in capo all’assuntore, di tenere il debitore originario indenne dal peso economico del debito, pur essendo quest’ultimo ancora l’obbligato nei confronti del creditore. L’assunzione interna si verifica solo nel caso dell’ ‘’accollo interno”.

La disattenzione della dottrina con riguardo alla terminologia

Le trattazioni manualistiche spesso incorrono in un errore di semplificazione, affermando che l’assunzione del debito altrui si risolve sostanzialmente nell’obbligarsi di un terzo verso il creditore, in sostituzione del debitore originario.

Secondo CICALA questa definizione può essere tutt’al più ammissibile con riferimento all’espromissione liberatoria, non certo con riferimento all’assunzione cumulativa. Manca in ogni caso una netta differenziazione delle due ipotesi di espromissione.

nell’ espromissione liberatoria, parlando di sostituzione, infatti, si può intendere non solo il fenomeno della successione, che si ha quando l’espromittente subentra nel preesistente debito dell’espromesso; ma anche il fenomeno della novazione, in cui si abbia un nuovo rapporto obbligatorio che sostituisca quello preesistente tra debitore espromesso e creditore.

Il concetto di assunzione, con riferimento all’ espromissione cumulativa, è completamente inidoneo a cogliere il vero significato del concetto di assunzione del debito altrui. Nelle trattazioni manualistiche, infatti, si utilizza il termine assunzione con il significato di obbligazione che si pone accanto, in aggiunta, a quella del debitore originario, tralasciando completamente il fenomeno dello spostamento del peso economico del debito dal debitore originario all’assuntore, che è la caratteristica essenziale che distingue l’espromissione cumulativa da un qualsiasi contratto di garanzia, quale ad esempio la fideiussione.

Solo avendo riferimento a questo fenomeno, secondo CICALA, si può cogliere l’elemento causale che caratterizza l’ espromissione e lo configura come ipotesi contrattuale funzionalmente completa.

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