In proposito, il problema della funzione dei negozi di assunzione non può essere risolto valutando in quale misura il debito debba essere suddiviso fra gli obbligati. I rapporti interni tra debitori solidali, a norma dell’art. 1298 cod. civ., incidono soltanto sulla determinazione della quota dell’ obbligazione spettante a ciascun debitore, ma nulla dicono in ordine ai rapporti con il creditorel90; inoltre, potendo l’assuntore anche fare proprio l’intero peso economico del debito, il criterio proposto non influisce sulla funzione delle fattispecie considerate, perché, diversamente, ne discenderebbe un’inammissibile mutevolezza.
Si pensi all’ipotesi in cui il terzo intervenga nel rapporto originario non per sostituirsi al debitore, ma per ripartire il peso del debito: in tal caso, salvo patto contrario, troverà sicuramente applicazione per quanto riguarda i soli rapporti interni la presunzione di cui all’art. 1298 cod. civ. La possibilità di suddividere il peso del debito, tuttavia, costituisce un soddisfacente criterio per distinguere i negozi di assunzione da quelli di garanzia, ove il debito rimane sempre ed in toto a carico del garantito.
Non sembra, perciò, da condividere l’opinione secondo la quale, divenendo l’assuntore «obbligato solidale in senso proprio, con conseguente applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., ovvero un garante del debito altrui, espromissione ed accollo cumulativi perderebbero ogni autonoma rilevanza funzionale, dato che la solidarietà non richiede la contestualità delle obbligazioni e la fideiussione determina ex lege obbligazione solidale».