Una volta confutata la critica mossa all’interpretazione generalizzante, occorre poggiare la teoria che accoglie tale interpretazione su basi normative.
Secondo CICALA, a parte la già richiamata presenza nei tre istituti del concetto di “assunzione del debito altrui”, vi sarebbe una norma dettata in materia di cessione del contratto, contenuta nell’ art. 1408 comma 2 C.c., che estenderebbe il beneficium ordinis all’accollo, oltre che alla delegazione, per cui è espressamente previsto.
Vi sono poi gli artt. 2356 comma 2 e 2481 comma 2 c.c. in materia di azioni e quote societarie, che, prevedendo delle ipotesi di accollo cumulativo “legale” implicitamente riconoscono la coesistenza della sussidiarietà con la solidarietà: la prima non esclude la seconda, dato che, anche in base all’ art. 1293 c.c. essa “non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse”.
Questo principio è estensibile anche agli artt. 1272 comma 1 e 1273 comma 3 ‘che prevedono la solidarietà, e non per questo saranno esclusi dall’applicazione del beneficium ordinis.
Una parte della dottrina (RESCIGNO) ha rilevato un contrasto tra il regime della compensazione previsto dall’ art. 1302 comma 1 c.c. e il dettato dell’ art. 1272 comma 3, che invece vieta la compensazione nell’ espromissione (ed anche nella delegazione e nell’ accollo ).
Secondo CICALA invece ciò sarebbe la lampante dimostrazione del verificarsi dello “spostamento del peso del debito” dal debitore originario (che non sarà tenuto a sopportare le conseguenze di una compensazione) all’ espromittente, quindi dell’assunzione dell’altrui debito. L’espromittente è debitore principale e a lui per primo va chiesto l’adempimento.