Contro la costruzione dottrinale dell’ accollo come stipulazione a favore del terzo (che secondo CICALA presenta comunque numerose zone d’ombra),la DOTTRINAMINORITARIAha avanzato 6 obiezioni, tutte confutate dall’autore: le riportiamo.

I TEORIA: L’art. 1406 c.c.(cessione del contratto)fa dipendere la “perfezione” e non la sola efficacia della cessione del contratto, dal consenso del contraente ceduto.

Questa teoria parte dall’assunto che nel nostro codice, sulla base dell’art.1406 C,C., sarebbe stata accoltala Angebotstheorie, che, come detto, presuppone la ratifica del creditore per la perfezione dell’accollo:

Secondo CICALA invece il consenso del contraente ceduto configurato dall’ art. 1406 sarebbe un mero requisito di efficacia del negozio di cessione, e non un elemento costitutivo del negozio stesso. Si deve distinguere pertanto nettamente tra l’effetto del negozio di accollo (o di cessione del contratto) dall’ effetto della dichiarazione unilaterale del terzo creditore accollatario (o contraente ceduto), che è appunto la liberazione del debitore accollato (o contraente cedente).

II TEORIA (FALZEA, RESCIGNO): L’accollo ha quale unico fine quello di liberare il debitore originario dell’ obbligazione originaria.

Ciò è confermato dal fatto che l’accollo può avere anche un’efficacia esclusivamente “interna”, quindi l’ingresso di un altro soggetto passivo nel rapporto obbligatorio sarebbe meramente eventuale. Secondo CICALA, pur riconoscendo l “‘eventualità” dell’efficacia esterna, tuttavia tale efficacia si risolve comunque in un vantaggio a favore del terzo creditore. L’autore inoltre osserva che, configurandosi l’efficacia esterna come clausola di un contratto intervenuto, tra stipulante (debitore accollato) e promettente (accollante), è dunque terminologicamente improprio parlare di “contratto a favore di terzo”, che lascia intendere la produzione di effetti solo in capo al terzo. Più corretto sarebbe la dizione “stipulazione a favore di terzo” (art. 1411 c.c.) che meglio mette in evidenza il fatto che l’accordo interviene essenzialmente tra stipulante e promettente.

DOTTRINA e giurisprudenza concordano infatti sul punto che in ogni accollo si ottiene comunque l’efficacia interna, effetto che prescinde dall’adesione del creditore. In caso di mancata adesione però il vantaggio economico è a favore del solo debitore accollato, che in virtù della stipulazione con l’ accollante ottiene la liberazione del peso economico del suo debito originario (art. 1411 comma 4 c.c. ). In questa ipotesi, per il principio di conservazione dei negozi giuridici, si avrebbe un fenomeno di conversione dell’accollo esterno in accollo esclusivamente interno.

III TEORIA (FALZEA): L’accollo ha quale effetto naturale l’ingresso di un nuovo soggetto (accollante) nel rapporto originario tra debitore (accollato) e creditore (accollatario); tale effetto non si produce automaticamente, ma solo per volontà espressa delle parti, nel contratto a favore di terzi.

Secondo CICALA anche nell’accollo è indispensabile la volontà dell’accollante e dell’accollato: in mancanza di tale volontà, infarti, si avrebbe esclusivamente un accollo interno. Deve essere chiara invece l’intenzione di favorire il terzo creditore per poter configurare l’accollo esterno.

IV TEORIA (FALZEA): Mentre nel contratto a favore di terzi l’efficacia si ottiene al momento della stipulazione (art. 1411 comma2 C.C.II), nell’accollo tale efficacia si ottiene solo dopo l’adesione del creditore (art. 1273 comma 4 c.c.).

Secondo CICALA tale tesi è contestabile alla base, in quanto l’inciso usato dal legislatore “per effetto della stipulazione” nell’ art. 1411, non importa necessariamente che l’efficacia si abbia Subito, ossia nel momento stesso della stipulazione. Non è dimostrata dunque la differenza cronologica degli effetti. Inoltre, secondo l’autore, il comma 2 dell’art. 1411 prevede anche il “patto contrario”; quindi non è stabilita una regola assoluta e immodificabile.

V TEORIA (FALZEA): Nell’accollo, sia esso cumulativo o liberatorio, manca il favor creditoris: nel primo caso in quanto il creditore non acquista un nuovo diritto, bensì il vantaggio, meramente economico, di avere due soggetti cui chiedere l’adempimento di un’ obbligazione; nel secondo caso in quanto è indifferente la sostituzione del debitore originario con un nuovo debitore.

Secondo CICALA, riguardo all’accollo cumulativo, la duplicazione dei debitori è sicuramente un favor, perché raddoppia le possibilità di adempimento dell’obbligazione. Quanto all’accollo privativo il favor sarebbe costituito dalla possibilità di scegliere, mediante la facoltà concessagli di aderire all’ accollo ex art. 1273 comma 2 c.c., tra il debitore originario e l’accollante (in tal senso anche GIOYENE). L’adesione, in particolare, sarebbe secondo l’autore sia dichiarazione di voler profittare della stipulazione in favore di terzi (art. 1411 comma 3), sia dichiarazione liberatoria (art. 1273 comma 2).

Si sottolinea anche con riferimento all’ “accollo liberatorio” la terminologia infelice adoperata dal legislatore: l’effetto liberatori o infatti non deriva direttamente dall’ accollo, ma, come detto, dall’adesione del creditore accollatario, che si configura come momento meramente eventuale rispetto all’accollo stesso.

E neppure il termine “accollo cumulativo” è esente da critiche: il cumulo di debitori è effetto della mancata adesione, che non libera il debitore originario, e non è effetto dell’accollo stesso, che importa come unico effetto l’assunzione, in capo all’ accollante, del debito dell’ accollato (accollo “interno”).

A questo punto parte della DOTTRINA (COVIELLO) ha obbiettato che:

tutti i contratti con un vantaggio per il terzo sarebbero configurabili nella categoria dell’art. 1411 c.c.;

il terzo non acquista un nuovo diritto.

CICALA risponde:

non è così in tutti i casi in cui il vantaggio è effetto di un accordo in cui il terzo non ha alcun ruolo (es. accollo interno);

considerare il favor esclusivamente come acquisto di un nuovo diritto è una concezione retrograda.

VI TEORIA (FALZEA): Nell’accollo l’accollante può opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di valuta (art. 1297 c.c.), mentre nel contratto a favore di terzi il promettente può opporre al terzo solo le eccezioni derivanti dal rapporto di provvista (art. 1413 c.c).

Secondo CICALA la lettera del comma 4 art. 1273 c.c 14. è perfettamente in linea con la disposizione ex art. 1413 c.c.: ciò in quanto nell’accollo è esclusa l’opponibilità di ogni eccezione che derivi da altri rapporti tra accollante ed accollato.

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