ART. 1411: E’ valida la stipulazione a favore di terzo , qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Il contratto a favore di terzi costituisce un’eccezione al principio generale della relatività del contratto, secondo il quale questo produce effetti solo nei confronti delle parti contrattuali. E’ un contratto concluso fra due soggetti (stipulante e promittente) che si accordano per attribuire gli effetti favorevoli del contratto ad un altro soggetto (terzo) che in tal modo diventa creditore nei confronti della parte contrattuale (promittente) obbligata alla prestazione. Esempio tipico di contratto a favore del terzo è il contratto di assicurazione sulla propria vita a favore di un altro soggetto (beneficiario).
Nel contratto a favore di terzi, lo stipulante deve avere sempre un interesse che giustifichi l’attribuzione al terzo. Tale interesse può essere di natura patrimoniale o morale (es.: lo stipulante può avere interesse ad estinguere un debito oppure ad effettuare una donazione nei confronti del terzo). Ove l’interesse manchi o sia illecito, la disposizione a favore del terzo è nulla, mentre resta ferma la stipulazione tra promittente e stipulante e la prestazione è dovuta allo stipulante.
Con l’accettazione il diritto è definitivamente acquisito dal terzo. L’accettazione può anche essere tacita, purché sia comunicata allo stipulante e al promittente.
Le parti del contratto a favore di terzi sono solo lo stipulante e il promittente, per cui il terzo (che non è parte) acquista il diritto in virtù del solo accordo tra le parti contrattuali; difatti con l’accettazione del diritto (dichiarazione di volerne profittare), il terzo non diventa parte contrattuale, ma rende definitivo l’acquisto del diritto: a seguito di tale dichiarazione lo stipulante non potrebbe più revocare (ritirare) o modificare il beneficio.
In seguito al rifiuto del terzo, oppure, alla revoca del beneficio da parte dello stipulante, si cancella l’effetto dell’acquisto del diritto sin dal momento della conclusione del contratto, sicché il promittente è obbligato a eseguire la prestazione nei confronti dello stipulante, salvo che diversamente risulti dall’accordo delle parti o dalla natura del contratto.
Il terzo acquista il diritto alla prestazione nei confronti del promittente, come effetto diretto del contratto. L’acquisto è provvisorio, in quanto può essere rimosso dal rifiuto del terzo o dello stipulante. Lo stipulante può anche revocare o modificare la disposizione a favore del terzo: revoca e modifica devono essere comunicate al terzo, in quanto dirette a sottrargli o modificargli la posizione attribuitagli. Il rifiuto è diretto a dimettere l’attribuzione dello stipulante e deve essere comunicato a quest’ultimo.
Con il rifiuto e la revoca l’acquisto del terzo è cancellato retroattivamente e il diritto alla prestazione è direttamente acquisito dallo stipulante.
Rifiuto, revoca e modifica sono atti recettizi.