In contrasto con il principio dell’intangibilità delle situa­zioni giuridiche soggettive (debitoria e creditoria) sembra an­che la dottrina che esclude «la natura contrattuale dell’ adem­pimento del terzo quantomeno nell’ipotesi in cui esso ha effetto estintivo del debito indipendentemente dalla (ed anche contro la) volontà del creditore»: ciò avverrebbe «qualora il creditore non abbia interesse all’adempimento da parte del debitore (art. 1180, primo comma, c.c.) e non vi sia opposi­zione da parte di quest’ultimo (art. 1180, secondo comma, c.c.)».

Si potrebbe arrivare a prospettare un vera e propria pretesa del terzo verso il creditore che, in assenza di interessi qualificati, non sarebbe in grado di rifiutare la prestazione: in ipotesi limite, si potrebbe realizzare una vicenda estintiva in aperto contrasto con il programma del debitore e del creditore: si pensi all’adempimento del terzo nel periodo utile al debi­tore per accettare (rectius, non rifiutare) la remissione del debito proposta dal creditore.

Il problema della tutela dell’autonomia delle si­tuazioni soggettive e, quindi, della relatività degli effetti giu­ridici negoziali, sembra in grado di fornire ulteriori indicazio­ni in ordine alla distinzione dei negozi di garanzia da quelli di assunzione di debito.

Né gioverebbe ricondurre alla figura di cui all’art. 1411 cod. civ. soltanto l’ipotesi legislativamente prevista del­l’accollo esterno. Pur nella diversità degli effetti e, quindi della disciplina, rispetto alle parti che lo concludono, l’accollo in­terno non differisce da quello esterno ove la possibilità offer­ta al creditore di aderire alla convenzione non rientra mai nel sinallagma dello stesso.

Di recente è stato ritenuto che l’efficacia esterna sia effetto naturale dell’accollo – per ciò indipendente dalla vo­lontà delle parti – tendente a consentire una piu efficace attuazione degli scopi che i contraenti si prefiggono. Neppure in tale prospettiva sembra, però, utilizzabile la figura del con­tratto a favore del terzo perché, diversamente, si finirebbe per duplicare la figura dell’ accollo che realizza la propria funzio­ne tipica anche quando non sia aperto all’ adesione del terzo creditore.

In tale ultima ipotesi l’accollo interno non è con­tratto a favore di terzo perché si risolverebbe in una stipula­zione in danno dell’accollatario visto che l’accollante è obbli­gato a fornire all’accollato i mezzi per adempiere l’obbliga­zione. Anche nell’ accollo interno, pertanto, proprio grazie alla deviazione dell’effetto essenziale sul creditore, l’accollatario si vedrebbe estinta l’obbligazione per confusione o, quanto meno, perderebbe l’interesse al credito, perché dovrebbe es­sere egli stesso a fornire al debitore orginario quanto neces­sario per estinguere l’obbligazione nei propri confronti.

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