Il luogo dell’adempimento

Il luogo in cui il debitore deve eseguire la prestazione è normalmente stabilito dalle stese parti o dalla natura della prestazione. Se non dovessero ricorrere tali elementi, la legge stabilisci alcuni principi generali: il primo riguarda la consegna di cosa determinata che deve essere effettuata dal debitore nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta; il secondo riguarda l’adempimento dell’obbligazione di denaro (o pecuniaria), adempiuta presso il domicilio del creditore. Regola generale è che l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al termine della scadenza (art. 1182).

L’adempimento del terzo

Il creditore può conseguire la prestazione dovuta piuttosto che dal debitore da un altro soggetto terzo, ad es. il padre paga al creditore il debito del figlio. In questo caso si verifica l’adempimento del terzo (art. 1180). Tale adempimento è indirizzato a realizzare l’interesse del creditore lasciando impregiudicato l’obbligo del debitore. Il creditore può rifiutare che altri si sostituisca al debitore nell’adempimento, e ha la facoltà di rifiutarlo ogni volta che il debitore gli abbia manifestato la sua opposizione. In mancanza di un interesse oggettivamente rilevante, il creditore non può però rifiutare l’adempimento del terzo.

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