Realizzazione della prestazione alla quale è tenuto il debitore in ogni rapporto derivante da obbligazione. Nei contratti tale termine indica la esatta realizzazione delle prestazioni cui le parti si sono obbligate: ad es., nella compravendita il venditore deve far acquistare la proprietà al compratore, che deve a sua volta pagare il prezzo del bene acquistato; l’attuazione di tali reciproche prestazioni costituisce l’adempimento delle prestazioni spettanti alle parti nel contratto. Il legislatore pone in termini generali il principio secondo il quale il debitore nell’adempiere la propria obbligazione «deve usare la diligenza del buon padre di famiglia» cc 1176. Il debitore deve eseguire la prestazione per intero: il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se l’obbligazione è divisibile cc 1181. L’adempimento è un atto dovuto: al debitore non è richiesto il possesso della capacità di agire al momento dell’adempimento; il creditore che riceve l’adempimento deve, invece, essere capace di agire.
- Il tempo dell’adempimento. La prestazione deve essere effettuata dal debitore a richiesta del creditore o, se è stato fissato un termine, alla scadenza di questo. Nella prima ipotesi il creditore può esigere la prestazione in qualunque momento cc 1183. Nel secondo caso, il termine fissato si presume a favore del debitore, salvo diversa pattuizione: il creditore pertanto non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine cc 1185.
- Il luogo dell’adempimento. Per quanto riguarda il luogo dell’adempimento, si osservano le seguenti norme cc 1182:
- l’obbligazione di consegnare una cosa determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta;
- l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza;
- ogni altra obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.