La mora del creditore

Il dovere del debitore di eseguire la prestazione può essere attuato in molti casi solo attraverso al collaborazione del creditore. Se il creditore senza giustificazione valida rifiuta la prestazione oppure non compia quanto necessario per consentire l’adempimento dell’obbligazione, il debitore non può essere ritenuto responsabile del mancato adempimento. Il tema si pone particolarmente nelle obbligazioni di consegnare. La mancata esecuzione per causa dipendente dal creditore fa sorgere nei confronti del debitore un diritto al risarcimento dei danni subiti, ad es. i costi per la conservazione e custodia della cosa. Il debitore, pur restando obbligato, non può essere considerato debitore moroso, e quindi non sopporta le conseguenze della mora debendi. Per l’effettiva costituzione di una mora del creditore è necessario, per il debitore, porre in essere un’offerta secondo determinate forme della legge. Si parla di offerta formale che dovrà essere eseguita nelle forme:

a) dell’offerta reale, tramite ufficiale giudiziario o notaio che offra le cose mobili;

b) offerta per intimazione, tramite ufficiale giudiziario per le cose mobili che non possono essere materialmente offerte.

Quando tale deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido, il debitore non può più ritirare le cose depositate ed è liberato dalla sua obbligazione.

Il ritardo del debitore nell’adempimento dell’obbligazione o mora del debitore

Il mancato adempimento dell’obbligazione alla scadenza configura una violazione dell’obbligo del debitore. In alcuni casi il mancato rispetto del termine stabilito rende l’inadempimento definitivo. In molti altri casi è al contrario concepibile che la prestazione venga poi successivamente adempiuta in ritardo. Il ritardo nell’adempimento si definisce mora del debitore, il cui verificarsi è legato al dato obbiettivo del mancato adempimento ma anche a specifici fatti formali. Tale atti formale non è poi necessario in alcuni casi:

a) quando il debito deriva da fatto illecito;

b) quando lo stesso debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;

c) quando è scaduto il termine stabilito per l’adempimento e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore.

Dalla costituzione in mora del creditore derivano due importanti effetti:

1. L’obbligo del debitore di risarcire il danno cagionato dal ritardo, che nelle obbligazioni pecuniarie consiste nell’obbligazione di pagare gli interessi moratori;

2. Aggravamento del rischio relativo alla prestazione dovuta per il debitore, in quanto nel caso in cui una prestazione divenga impossibile per causa non imputabile al debitore, questi non è liberato a meno che non fornisce la prova che l’oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore. Inoltre, nel caso in cui la cosa dovuta sia un bene illecitamente sottratto dal debitore, questi è comunque responsabile della perdita del bene e non può fornire alcune prova liberatoria, mentre è sempre obbligato a restituire al creditore il valore del bene perduto.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento