Per l’adempimento delle prestazioni le stesse parti possono aver stabilito un termine. In altri casi può accadere che questo non sia stato fissato, con la conseguenza che il creditore potrà esigere la prestazione in qualsiasi momento. Una volta che il termine viene stabilito si presume che il creditore non possa chiedere il pagamento prima della scadenza di questo, ciò perché, dove non diversamente stabilito, la fissazione del termine si intende a favore del debitore (art. 1184). Diverso è il caso in cui le parti abbiano stabilito che il creditore posa avere la facoltà di esigere la prestazione prima della scadenza del termine mentre al debitore è impedito di eseguire la prestazione prima della scadenza dello stesso. In tal caso il termine è stabilito a favore del creditore (art. 1185). È inoltre possibile che il termine sia stato stabilito a favore di entrambe le parti: né il creditore, né il debitore, potranno pretendere che la prestazione venga eseguita prima della scadenza. In determinate circostanze il debitore può perdere tale vantaggio, quando ad es. si sono venute a modificare le sue condizioni patrimoniali. Tali eventi fanno sorgere per il creditore il pericolo che alla futura scadenza del termine l’obbligazione non possa essere adempiuta, per questo la legge stabilisce la decadenza del debitore dal beneficio del termine, consentendo al creditore di esigere immediatamente la prestazione (art. 1186). La legge stabilisce inoltre una serie di regole per il calcolo del termine: il termine a certo tempo (15 giorni, un mese sei mesi), si calcola secondo il calendario comune, se il giorno finale è festivo, il termine viene prorogato di diritto al giorno successivo; se il termine è a mesi, la scadenza si verifica nel giorno del mese finale corrispondente a quello iniziato.

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