L’espressione “principio di precauzione” si rintraccia oggi nell’art.191 TFUE dettato in ambito di tutela dell’ambiente, secondo cui “la politica della Comunità mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva dei danni causati dall’ambiente”.

L’ordine espositivo, che pone la precauzione al primo posto, consente di risalire al flusso delle tutele: il risarcimento presuppone il danno; la prevenzione affronta un rischio certo per evitarlo; la precauzione opera quando non c’è certezza del rischio.

La precauzione, dunque, diviene la regola dell’agire in un contesto di ignoto tecnologico, plasmando un criterio che, pur enunciato nel contesto della tutela dell’ambiente, ne travalica, per la sua portata, i confini.

La precauzione è penetrata nell’ordinamento italiano tramite l’art.1 della legge n.241/1990, sull’azione amministrativa, nel nuovo testo (novellato nel 2005), secondo cui l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.

Ad ogni modo, la norma comunitaria non pone una nozione né traccia i contenuti: individua un’area di esplicazione del principio. In altri termini, la precauzione è un atteggiamento necessario in qualsiasi attività amministrativa, a prescindere dalla sua formulazione in qualche norma.

Il principio di precauzione è considerato come premessa delle singole norme, che ne esplicitano il contenuto. Non si può però ritenere che questo operi solo in caso di specificazioni normative perché ciò significherebbe escluderlo dal novero dei principi giuridici.

Dunque la dimensione del principio non è limitata alle regole che lo contemplano: esso opera anche là dove non è menzionato e, inoltre, le sue esplicazioni non ne chiudono la portata.

La prospettiva di una tutela precauzionale non è legata ad una esplicita prescrizione normativa, ma nasce, in ambito pubblicistico, dalle posizioni giuridicamente protette con cui interferiscono i munera (uffici privati della p.a.) che sostanziano l’attività amministrativa.