I principi di cui si tratterà qui di seguito sono il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale e oggi sono stati positivizzati (art. 97 cost.; art 1. 1. sul procedimento amministrativo). Occorre osservale, poi, che L’art. 1 della legge n. 241/90, così, come novellata dalla 1. n. 15/05, prevede espressamente, tra i principi regolatori dell’attività amministrativa, quelli “dell’ordinamento comunitario”.

Altri principi costituzionali sono rapportati al precetto costituzionale del buon andamento dell’amministrazione. Buon andamento, sul piano dell’attività, significa buona amministrazione, cioè amministrazione capace di raggiungere e produrre risultati utili per la collettività, I MIGLIORI SERVIZI CON I MEZZI DISPONIBILI. È una prospettiva diversa dai precedenti principi: un’amministrazione può essere imparziale ma non produrre buoni risultati, è troppo costosa, ecc.. quindi si tratta di principi assolutamente indispensabili. Devono convivere e non sovrapporsi. Il principio del buon andamento riconosciuto anche dalla costituzione europea, investe tutta l’amministrazione.

Nel nostro sistema, questo principio si articola in 2 sottoprincipi : economicità e efficacia. Economicità , significa produrre i migliori risultati con il minor dispendio di risorse, o i migliori risultati compatibilmente alle risorse disponibili. E per risorse non si devono intendere quelle economiche, ma anzi, anche quelle umane (il personale di cui si giova la p.a.) e la risorsa tempo. Produrre risultati ottimi con un tempo eccessivamente lungo, può essere sinonimo di cattiva amministrazione visto che anche a livello europeo è sancito il diritto di ogni soggetto ad ottenere risultati ottimi in un tempo ragionevole.

E a questo principio è collegato quello di non aggravamento , cioè l’obbligo di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. Questo significa che gli adempimenti che le amministrazioni devono svolgere devono essere strettamente necessari e funzionali alla decisione, e non ulteriori e cmq tali da rallentare e allungare i tempi del procedimento. Il principio di efficacia, designa invece l’attitudine di una singola attività amministrativa alla produzione di risultati pratici stabiliti. Un’azione può essere ad esempio perfettamente legittima però magari incapace di raggiungere risultati utili per la comunità e ciò perché non congegnata , eccessivamente lunga o costosa ecc.. un altro importante principio emerso è quello di precauzione emerso in particolar modo in materia di tutela dell’ambiente e salute.

A fronte di situazioni di rischio l’amministrazione può adottare provvedimenti di cautela che producono effetti fino a che la situazione non risulti definitivamente risolta e non vi siano più rischi. E in materia sanitaria, questi provvedimenti possono prendersi anche in assenza di certezza e anche senza che la gravità di tali rischi sia pienamente dimostrata. Questo principio, a differenza degli altri pone in primo piano la tutela degli interessi pubblici preminenti rispetto a quelli privati per far fronte a situazioni di rischio.

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