Premesso che, come già visto, esiste un obbligo per gli Stati, nato con il caso della fonderia di Trail, di non provocare danni all’ambiente di un altro Stato, precisiamo che questo obbligo non è contenuto nel Trattato istitutivo, ma nella Convenzione di Stoccolma.
I principi – guida comunitari in campo ambientale sono 5:
– Sviluppo Sostenibile
– Principio di integrazione
– Principio del “chi inquina paga” (o “inquinatore pagatore”)
– Principio di prevenzione
– Principio di precauzione
Principio di precauzione: si consente un intervento da un alto ancora più anticipato, dall’altro in via meramente cautelativa. Nel senso che se sussiste un dubbio tra vietare e non vietare una determinata sostanza (dubbio che deriva dalla mancanza di certezze scientifiche) si interviene e ci si cautela. Ha come obiettivo quello di evitare gravi danni all’ambiente conseguenti ad azioni o comportamenti, anche se questi danni non sono prevedibili; la Carta sulla Natura dell’UE del 1982 spiega il principio: “se gli effetti sulla natura non possono essere pienamente spiegati, le attività non possono essere svolte”, concetto ripreso poi anche dal Trattato. Per evitare forme di applicazione irragionevole del principio la Commissione Europea è intervenuta specificamente il 2 febbraio 2000 con una comunicazione che ha la finalità di spiegare come va applicato il principio di precauzione. Bisogna seguire un principio di proporzionalità: deve essere un procedimento razionale e ragionevole, che bilanci i rischi (che devono essere particolarmente gravi ed irreversibili) di un danno e i costi collegati all’intervento (bilanciamento costi/benefici). Le misure adottate, poi, devono avere carattere temporaneo: se, infatti, stiamo parlando di situazioni rispetto alle quali mancano certezze scientifiche è ovvio che queste certezze che mancano oggi potrebbero sopraggiungere in futuro; sarebbe illegittimo prevedere misure indeterminate e immutabili. Le misure stesse saranno soggette a revisioni periodiche, revisioni che possono essere in senso restrittivo (se il sopraggiungere di una certezza scientifica dimostra l’esistenza di un danno maggiore rispetto a quello preventivato) o in senso estensivo (la certezza scientifica dimostra l’infondatezza del danno temuto o un danno minore di quello temuto). Ultima cosa da seguire, secondo la Commissione, è la necessità di evitare applicazioni discriminatorie del principio di precauzione: non avrebbe senso intervenire con misure che provochino una disparità di trattamento. Tuttavia, gli esempi di mancata applicazione del principio sono tantissimi. Il caso storicamente più famoso è quello di Thomas Midgley: costui negli anni ’20 (c’è da precisare, comunque, che al tempo il principio nemmeno esisteva) inventò la benzina addizionata col piombo. Si trattò di un’invenzione importante per l’affermazione e lo sviluppo del mercato automobilistico (Midgley, al tempo, lavorava per la General Motors). Il primo Stato che proibì l’uso della benzina addizionata col piombo fu l’Unione Sovietica nel 1967, seguiti da USA, Giappone e, infine, UE nei primi anni ’90. Non pago, lo stesso ingegnere, negli anni ’30, inventò il gas freon (un gas della famiglia dei clorofluorocarburi –CFC); poteva essere utilizzato negli impianti di refrigerazione al posto di altri gas altamente tossici e infiammabili. Il pregio del gas era proprio quello di essere particolarmente stabile, senza combinarsi con altri elementi. All’epoca ebbe una grandissima diffusione, finché nel 1974 due scienziati si accorsero che lo strato di ozono che proteggeva la Terra si stava assottigliando e che una delle cause principali del fenomeno era proprio il gas freon. Vediamo ora due esempi di, invece, applicazione del principio, uno dell’UE e uno peculiare dell’Italia. Per quel che riguarda l’UE l’esempio concerne la normativa in materia di OGM: secondo alcuni gli OGM sono pericolosi per l’ambiente e per la salute dell’uomo. La comunità scientifica, però, va controcorrente perché non esistono delle certezze scientifiche in materia. La CE, però, è comunque intervenuta con normative specifiche che hanno regolamentato l’uso degli OGM, sia per tutelare i produttori a contatto con tali organismi, sia per tutelare l’immissione nel mercato di tali prodotti. L’esempio tutto italiano, invece, è in materia di inquinamento elettromagnetico; esistono due tipi di onde elettromagnetiche: un tipo è sicuramente dannoso per l’uomo e per queste c’è stato un intervento comunitario, per l’altro invece non si ha nessuna certezza scientifica sulla dannosità per uomo e ambiente (e questi sono, per esempio, i cellulari, gli elettrodotti, etc.). La CE non è intervenuta, lo ha fatto lo Stato italiano con la l. n. 36/2001 (legge quadro).