Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplinato dagli articoli 22-27 della l. proc. Amm. La disciplina del diritto di accesso a un contenuto più ampio rispetto a quella del diritto di accesso al procedimento. E anche se esiste un collegamento tra le due discipline (ad esempio le limitazioni di cui all’articolo 24 sono fissate in linea generale all’esercizio del diritto di accesso), tuttavia, al contrario del diritto di accesso al procedimento che concretizza il principio di partecipazione, il diritto di accesso ai documenti è la traduzione diretta del principio di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Ai fini dell’articolo 22 si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelala e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentanza grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalia natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2° comma. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenza, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Inoltre, il comma 2 , riformulato dall’art. 10 della L. 69/2009, stabilisce che:

– il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

A tal proposito è utile richiamare anche l’art. 29, comma 2 bis, della Legge 241/1990, introdotto dall’ art. 10 della L. 69/2009, il quale dispone che:

– le disposizioni relative agli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti nonché quelle relative alla la dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso. attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3° comma. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati dall’articolo 24, commi 1,2, 3, 5 e 6.

4° comma. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5° comma. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6° comma. Il diritto di accesso è esercitatile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Il diritto di accesso è una espressione del principio di pubblicità dell’azione amministrativa, principio fondamentale dell’articolo della legge, elevato a rango di principio costituzionale dall’Unione Europea secondo l’art. 11-101, Tratt. Cost.

Tutti i diritti di partecipazione, espressione del principio di pubblicità e di trasparenza dell’ azione amministrativa, ormai facenti parte del testo, della Cost. Europea, sono principi essenziali ad ogni cittadino, a prescindere dall’ordinamento regionale nel quale è inserito il soggetto. Si tratta di principi che vincolano l’attività amministrativa delle regioni e degli enti locali e di lutti gli enti del governo territoriale.

E facoltà di ogni ente, in riferimento alla propria sfera di competenza, garantire livelli ulteriori di tutela, cioè ampliare la possibilità di accesso dei cittadini ai documenti, i modi ed i contenuti della partecipazione, tenendo però presente il principio di non aggravamento del procedimento.

L’oggetto del diritto di accesso è vario, si può trattare di documenti di qualunque forma in possesso dell’ amministrazione, purché inerenti ad attività qualificabili come amministrative, quantomeno in senso oggettivo e funzionale (Cons. St. sez. IV, 12.6.2004. n. 4471).

Sicuramente la documentazione scritta è la più importante, ma può trattarsi anche di pellicole cinematografiche e fotografiche, nastri elettromagnetici, comunque cose materiali in possesso dell’amministrazione e costituenti il supporto dell’attività interna o preparatoria dell’amministrazione stessa o anche di soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dal diritto comunitario (Cons. St. III, 19.1.1999, n. 22).

I soggetti interessali ad accedere sono coloro i quali hanno un interesse loro imputabile e correlalo alla tutela anche solo potenziale di proprie situazioni giuridiche soggettive.

L ‘interesse alla base del diritto di accesso non necessariamente deve essere di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma può anche essere un interesse strumentale alla tutela di essi (Cons. St. VI 22.10.2002. n. 5818).

La giurisprudenza sottolinea che l’interesse che legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi va considerato in termini ampi, quando questo risulta funzionale alla tutela di vaste categorie di soggetti, coinvolti nell’esercizio di funzioni amministrative, o nell’espletamento di servizi pubblici. Questo consente l’accesso anche per la tutela di interessi diffusi. In questo ultimo caso il diritto di accesso’non sì configura come un’azione popolare, ma come un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti (Cons. St. sez. V 16.1.2004 n. 127).

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