Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato riconosciuto dalla l. n. 241 del 1990 ai cittadini titolari di un interesse qualificato, per la cui realizzazione o tutela sia utile la conoscenza di un documento amministrativo. A garanzia di tale diritto, in particolare, sono stati previsti:

  • un’azione speciale, devoluta al giudice amministrativo (art. 116);
  • una tutela alterativa a quella giurisdizionale, per evitare sia un aggravio eccessivo di ricorsi in capo ai Tar sia il rischio che i costi di un ricorso giurisdizionale potessero pregiudicare la garanzia del diritto di accesso (l. n. 80 del 2005). Il cittadino può presentare un’istanza amministrativa, indirizzata alla Commissione per l’accesso o al difensore civico, diretta ad ottenere il riesame della richiesta di accesso non accolta dall’amministrazione.

 La disciplina del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 116) è caratterizzata da vari elementi di semplificazione (es. utilizzo del rito camerale, possibilità per la parte di stare personalmente in giudizio), idonei a rendere più agevole la tutela giurisdizionale, in coerenza con le ragioni che hanno portato a riconoscere il diritto di accesso:

  • il ricorso al Tar deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del rifiuto all’accesso, oppure dalla formazione del silenzio dell’Amministrazione (co. 1). Risulta quindi necessario che il cittadino abbia preliminarmente presentato una richiesta di accesso che non sia stata accolta (tutela giurisdizionale successiva). Entro il suddetto termine il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati. Dal momento che il giudizio si svolge secondo il rito camerale, il ricorso deve essere depositato presso il Tar competente nei quindici giorni successivi all’ultima notifica;
  • il Tar decide in camera di consiglio, pronunciandosi con una sentenza in forma semplificata (co. 4). Se accoglie il ricorso, il Tar ordina l’esibizione dei documenti richiesti. La sentenza di accoglimento, in questo caso, non lascia spazio a nuove valutazione circa l’acceso del ricorrente a quel documento. L’amministrazione non può riesercitare il potere rinnovando il procedimento, ma deve soltanto dar corso ad una condotta materiale, che consiste nell’esibizione del documento al cittadino;
  • l’appello al Consiglio di Stato contro le sentenze in materia di acceso è soggetto ad un termine di soli trenta giorni dalla notifica della sentenza del Tar. Il giudizio di appello si svolge con le modalità appena descritte per il giudizio di primo (co. 5);
  • per ragioni di economia processuale, qualora sia già in corso tra le stesse parti un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa , il diritto di accesso, nel caso di diniego o di silenzio dell’amministrazione, può essere tutelato con un’apposita istanza da proporre nel giudizio pendente (co. 2). Il giudice provvede o con una specifica ordinanza o nella sentenza che definisce il giudizio;
  • l’amministrazione può essere rappresentata o difesa da un proprio dipendente autorizzato (co. 3).

Lascia un commento