Premesso che, come già visto, esiste un obbligo per gli Stati, nato con il caso della fonderia di Trail, di non provocare danni all’ambiente di un altro Stato, precisiamo che questo obbligo non è contenuto nel Trattato istitutivo, ma nella Convenzione di Stoccolma.

I principi – guida comunitari in campo ambientale sono 5:

Sviluppo Sostenibile

Principio di integrazione

Principio del “chi inquina paga” (o “inquinatore pagatore”)

Principio di prevenzione

Principio di precauzione

Principio di prevenzione: occorre privilegiare strumenti e azioni idonei ad impedire o limitare che determinati effetti negativi per l’ambiente si producano. Strumenti ed azioni che dovrebbero intervenire PRIMA che questi effetti si producano; sono rivolti ai singoli Stati membri e ai relativi legislatori (non sono diretti ai cittadini). Applicazioni del principio possono essere, in ordine crescente di intensità preventiva, l’autorizzazione, la valutazione di impatto ambientale (è un provvedimento amministrativo che incorpora una procedura che serve per valutare gli effetti negativi sull’ambiente di un’opera o di un’attività, prima che queste vengano realizzate) e la valutazione ambientale strategica. Questa ha ad oggetto non i singoli progetti di opere o di impianti, ma atti di pianificazione o di programmazione. Ha la funzione di valutare gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un piano o programma. E’ più preventiva della VIA perché mentre la VIA riguarda già la realizzazione di un’opera, la VAS interviene a monte delle realizzazioni di singole opere perché ha ad oggetto l’organizzazione di una determinata area (non valuta solo gli effetti di quest’opera, ma gli effetti globali). Quali sono gli effetti che vengono considerati ai fini dell’applicazione di tale principio? Ci si pone la domanda perché adottare un atteggiamento precauzionale non sembra tanto diverso da adottare un atteggiamento preventivo. La differenza sta nella tipologia degli effetti che vengono considerati in un caso o nell’altro. In questo principio ci interessano gli effetti scientificamente certi: si possono introdurre determinati vincoli o strumenti a patto che gli effetti dannosi sull’ambiente collegati ad una determinata attività siano scientificamente certi. E se manca la certezza scientifica? In questo casi si applicherà il

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento