I principi di ragionevolezza e di proporzionalità che, sebbene siano diversi, vengono spesso applicati congiuntamente. Ragionevolezza: è inteso in tre modi:

– come congruità tra disciplina normativa e decisione amministrativa,

– come coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa e

– come coerenza tra decisioni comparabili.

Proporzionalità: comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva delle misure che si possono prendere, per cui gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato: se si presenta una scelta tra più opzioni, occorre ricorrere a quella meno restrittiva, perché non si possono imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare.

Il principio del legittimo affidamento è di esclusiva formazione giurisprudenziale, sia nel diritto nazionale, sia in quello europeo. Esso è un’applicazione del principio di buona fede oggettiva e comporta la tutela dell’affidamento ragionevole generato da un precedente comportamento dell’amministrazione pubblica.

I principi del contraddittorio (o del giusto procedimento), dell’obbligo di motivazione, e della trasparenza (da cui deriva il diritto di accesso)

Questi tre principi sono tra loro collegati: sono connessi al procedimento amministrativo e disciplinati in Italia dalla L.241/90. Questa prevede la facoltà degli interessati di intervenire nel procedimento, l’obbligo dell’amministrazione di motivare il provvedimento amministrativo (indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria) e il diritto di accesso ai documenti amministrativi di chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giudicamene tutelata collegata al documento. (segue)

I principi del contraddittorio (o del giusto procedimento), dell’obbligo di motivazione hanno inizialmente avuto origine nei procedimenti amministrativi sanzionatori nei riguardi dei funzionari pubblici per poi estendersi in modo generalizzato anche per effetto di un ampio riconoscimento nell’ambito del diritto europeo.

II principio della trasparenza dell’amministrazione, si contrappone invece a quello del segreto amministrativo, prima prevalente. La finalità perseguita è favorire, mediante l’accesso alla documentazione amministrativa, la partecipazione del cittadino all’attività amministrativa, assicurandone l’imparzialità e la trasparenza.

Il diritto di accesso ai documenti è appunto la principale conseguenza di tale principio. Esso è assicurato non solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ma anche dei gestori di servizi pubblici. Riguarda i documenti amministrativi, e cioè rappresentazioni grafiche, cinematografiche, elettromagnetiche e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. È escluso solo quando necessario per salvaguardare sicurezza nazionale, difesa, relazioni internazionali, politica monetaria e valutaria, ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità, riservatezza di terzi.

L’obbligo di motivazione è previsto a tutela dei destinatari del provvedimento. Esso, comportando una completa esposizione del ragionamento di fatto e di diritto alla base del provvedimento, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, ha una duplice funzione: permette agli interessati di conoscere la giustificazione del provvedimento per difendere i propri diritti e consente al giudice di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento