Il potere amministrativo è attribuito a tutela di un interesse pubblico (a tutela, cioè, del complesso dei cittadini); di conseguenza, risulta evidente che la persona soggetta al potere amministrativo può anche ottenere (soprattutto dal giudice amministrativo) l’ invalidazione dell’ atto di esercizio del potere se quell’ atto non soddisfa l’ interesse pubblico specifico (che la legge ha affidato alle cure di quell’ autorità). Da qui l’ idea, errata, che il privato possa soddisfare le sue pretese solo se il suo interesse coincide con l’ interesse pubblico; o, peggio, che il giudice amministrativo sia stato istituito per soddisfare l’ interesse pubblico (mentre, invece, la giurisdizione amministrativa serve alla difesa del privato e non dell’ interesse pubblico).

L’ interesse pubblico che stiamo analizzando è un interesse specifico, ossia un interesse che si qualifica in ragione dell’ ambito materiale di riferimento (interesse sanitario, ambientale, culturale, etc.). Ciò comporta almeno due conseguenze: innanzitutto, l’ interesse pubblico affidato alla cura dell’ autorità può confliggere non soltanto con un interesse privato antagonista, ma anche con un altro interesse pubblico affidato alla cura di un’ altra autorità [ad es., l’ interesse che ha il comune a realizzare una certa opera pubblica (un nuovo palazzo comunale) può entrare in conflitto con l’ interesse pubblico curato dall’ amministrazione dei beni culturali alla conservazione dei caratteri del centro storico, che verrebbero alterati dalla realizzazione dell’ opera].

L’ altra conseguenza riguarda la competenza: poiché ciascuna autorità deve farsi carico dell’ interesse pubblico specifico che è implicito nella sua competenza, sarebbe illegittimo il provvedimento che, pur rivolto a tutelare l’ interesse pubblico, pretendesse di soddisfare un interesse pubblico diverso da quello rientrante nella propria competenza (si pensi, ad es., al caso in cui il sindaco limiti a poche ore di sera l’ apertura di una sala cinematografica, allo scopo di impedire che gli scolari siano distolti dallo studio; la competenza a regolare gli orari dei pubblici servizi non può essere esercitata per soddisfare l’ interesse alla pubblica istruzione).

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