L’interesse legittimo presenta un carattere relativo (o relazionale), non essendo una posizione soggettiva assoluta, ma una posizione correlata all’esercizio di un potere amministrativo. Occorre quindi soffermarsi sul concetto di potere amministrativo, una nozione tutt’altro che univoca, in quanto condizionata da ragioni ideologiche o politiche:

  • se l’amministrazione opera secondo parametri di diritto privato, non è configurabile un interesse legittimo nemmeno in presenza di atti unilaterali dell’amministrazione;
  • se l’amministrazione opera secondo parametri di diritto pubblico, non è automatica la configurabilità di un potere amministrativo. In alcune situazioni, ad esempio, pur essendo l’attività amministrativa disciplinata dal diritto pubblico, non sussistono le caratteristiche del potere in senso proprio (es. determinazione dell’indennità di espropriazione).

Una volta riconosciuto che la nozione di interesse legittimo si riconnette a quella di potere amministrativo, comunque, diventa fondamentale analizzare i profili dell’attività amministrativa di diritto pubblico, per cogliere meglio il loro modo specifico di porsi dell’interesse legittimo:

  • autoritarietà (o autoritatività): di fronte ad un potere autoritativo dell’amministrazione il cittadino non può opporre un diritto soggettivo, perché l’amministrazione, attraverso i propri provvedimenti, può estinguere legittimamente i diritti dei terzi. Risulta tuttavia complicato configurare un’autoritarietà amministrativa in tutti i casi in cui l’attività amministrativa non comporti la sottrazione di utilità al cittadino (es. autorizzazioni amministrative). In questi casi, peraltro, sebbene il potere dell’amministrazione non abbia il carattere dell’autoritarietà, viene identificato un interesse legittimo;
  • funzionalità alla realizzazione di interessi pubblici: non si ha potere quando l’attività amministrativa sia diretta a soddisfare un interesse privato. In questa impostazione, tuttavia, rimane oscuro sulla base di quali criteri giuridici si possa concludere che l’attività vincolata sia diritta a realizzare un interesse pubblico o un interesse privato;
  • infungibilità: mentre l’adempimento di un’obbligazione è di regola sempre fungibile, il potere dell’amministrazione è riservato ad uno specifico apparato. Tale carattere, tuttavia, non è esclusivo del potere amministrativo, dal momento che risulta configurabile anche rispetto a talune obbligazione (es. prestazione artistiche);
  • produzione di effetti giuridici costitutivi: secondo questa impostazione potere significa capacità di assumere atti produttivi di effetti giudici propri. L’identificazione del carattere costitutivo di alcuni provvedimenti, tuttavia, non è pacifica, dal momento che alle incertezze generali sulla figura si sommano quelle particolari che attengono al rapporto tra legge e atto amministrativo nella produzione degli effetti giuridici;
  • competenza discrezionale (esclusiva) dell’amministrazione: il potere si caratterizza per essere riservato ad un solo soggetto, sebbene tale riserva attenga non tanto alla tipologia degli effetti prodotti quanto piuttosto alle modalità attraverso le quali si opera:
    • quando l’attività è discrezionale, l’amministrazione ha la possibilità di introdurre una regola nuova, determinando l’assetto degli interessi nel caso concreto;
    • quando l’attività è vincolata, l’amministrazione deve limitarsi ad applicare una regola già presente nell’ordinamento, senza poter introdurre nulla di ulteriore.

Secondo questa impostazione la posizione di interesse legittimo è sempre correlata ad un potere dell’amministrazione, ma il potere dell’amministrazione va definito sulla base della discrezionalità. Questa tesi, tuttavia, non viene accolta dalla giurisprudenza, la quale, al contrario, riconosce la presenza di interessi legittimi di fronte ad un’attività amministrativa discrezionale, ma esclude che quando l’attività sia vincolata siano configurabili necessariamente diritti soggetti.

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