Il potere amministrativo come potere tipico

Il potere amministrativo è un potere tipico: in altri termini, ciò significa che, al di fuori dei casi di urgenza e di grave necessità pubblica, il contenuto del provvedimento deve essere sempre predeterminato dalla legge (sicché il provvedimento si qualificherà, di volta in volta, come autorizzazione, concessione, ordine, divieto, espropriazione, etc.). Ed è in questo che si esprime il vincolo della tipicità: nell’ esigenza, cioè, che il potere si esprima attraverso un provvedimento tipico, indicato dalla legge (art. 97, co. 1 e 2 Cost.).

La predeterminazione legislativa del tipo di provvedimento da adottare esclude, inoltre, che l’ amministrazione possa aggiungere all’ atto clausole o condizioni che esulano dallo schema (sarebbe, ad es., illegittimo, perché in contrasto con la tipicità dell’ atto, un permesso di costruire che fosse condizionato all’ impegno da parte del proprietario di assicurare la manutenzione della strada pubblica antistante). Tali clausole o condizioni, però, possono essere inserite in un accordo che l’ amministrazione può concludere con il privato (tale accordo, ovviamente, non costituisce un’ obiezione contro il principio di tipicità).

Il potere amministrativo e la doverosità del suo esercizio

Come detto, il potere amministrativo è attribuito per soddisfare l’ interesse pubblico. Ciò può significare due cose: o che il potere, quando viene esercitato, è vincolato alla soddisfazione dell’ interesse pubblico o che il potere, in presenza di determinati presupposti, deve essere esercitato, perché sia soddisfatto l’ interesse pubblico.

Questa seconda accezione trova un fondamento normativo nell’ art. 2 L. 241/90, il quale, infatti, afferma che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’ istanza (ad es., domanda di autorizzazione, di concessione, di abilitazione, di iscrizione, etc.) ovvero debba essere iniziato d’ ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’ adozione di un provvedimento espresso. In questi casi, quindi, come si può notare, l’ esercizio del potere è doveroso (in realtà, sono pochi i casi in cui l’ esercizio della potestà amministrativa non è dovuto: non è dovuto, ad es., nei riguardi di chi chieda l’ annullamento d’ ufficio o la revoca di un provvedimento preesistente ovvero qualora una persona chieda che sia inflitta una sanzione amministrativa ad un’ altra).

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