In materia di rimborso di imposte sui redditi, la disciplina del procedimento varia in funzione della modalità con cui è stata riscossa la somma di cui si chiede il rimborso.

A) Per le ritenute dirette, è previsto che il contribuente possa chiederne il rimborso con ricorso rivolto all Direzione regionale competente per il luogo in cui ha il domicilio fiscale, entro il termine decennale di prescrizione previsto dal codice civile.

B) Per il rimborso dei versamenti diretti, il soggetto che li ha effettuati può presentare, alla Direzione regionale, istanza di rimborso entro 18 mesi dalla data del versamento. Il rimborso può essere chiesto anche dal soggetto che sia stato indebitamente assoggettato a ritenuta, o che sia stato assoggettato a ritenuta superiore a quella dovuta, entro 18 mesi, dalla data in cui è stata operata la ritenuta. Tale soggetto può tutelarsi in due modi: può esporre, in sede di dichiarazione, le ritenute subite, e può inoltre presentare domanda di rimborso, in base alla norma in esame. Secondo la giurisprudenza, tale soggetto non può rivolgersi contro il sostituto, che ha operato una ritenuta indebita, ma può agire solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

C) Per le somme corrisposte in base ad iscrizione a ruolo, la legge non disciplina espressamente l’istanza di rimborso; la ragione sta nel fatto che, in tale ipotesi, la procedura muove, non tanto da un’istanza di rimborso rivolta all’autorità amministrativa, ma dal ricorso contro il ruolo; il rimborso, infatti, presuppone l’annullamento del ruolo; annullato il ruolo il rimborso deve essere disposto d’ufficio. Vanno ora indicate le norme concernenti l’esercizio dei crediti d’imposta; dei crediti, cioè da far valere mediante dichiarazione.

Conclusivamente può dirsi che, in sede di dichiarazione, il contribuente deve indicare l’imposta netta (ossia l’imposta lorda meno le detrazioni); l’imposta netta si compensa con i crediti d’imposta, con le ritenute e con i versamenti d’acconto. Quando l’ammontare dei crediti d’imposta, delle ritenute e degli acconti è superiore all’imposta netta, il dichiarante ha un diritto di opzione sull’eccedenza; può domandarne il rimborso oppure compensarla con l’imposta dovuta per il periodo successivo.

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