Vi è una generalizzata applicazione della tassazione alla fonte, nella forma della ritenuta a titolo d’imposta ovvero di acconto, nonché di imposte sostitutive, che trovano giustificazione nell’intento di agevolare il risparmio e di evitare fughe di capitali verso ordinamenti più favorevoli. Il quadro completo della materia non si esaurisce nelle norme contenute nel TUIR, ma coinvolge anche altri testi normativi, es DPR 600/1973 disciplina le misure delle ritenute alla fonte applicabili agli interessi, dividendi, altri redditi di capitale. In generale, la misura delle ritenute alla fonte oscilla dal 12,5 al 27%, infatti:

a) sugli interessi ed altri frutti corrisposti ai titolari di depositi e conti correnti si applica una ritenuta del 27%;

b) sugli interessi derivanti da obbligazioni e titoli similari la ritenuta è del 27% per le obbli con scadenza non inferiore a 18 mesi;

c) sugli utili derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate si applica una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50 (non si applica se la partecipazione è qualificata) ;

d) sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5;

e) sugli utili derivanti dagli strumenti finanziari similari alle azioni è prevista analoga ritenuta a titolo d’imposta del 12,5

2) Quanto al sistema di determinazione, per il 45 1° TUIR “il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”. Quindi il reddito di capitale si determina al lordo delle spese eventualmente sostenute dal contribuente per la sua produzione.

3) per quanto concerne il momento impositivo, i redditi di capitale sono tassati in base al principio di cassa, quindi nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti, non rilevando il credito semplicemente maturato. La collocazione temporale del prelievo è tuttavia condizionata dall’applicazione di ritenute alla fonte, che spesso possono anticipare il prelievo al momento della maturazione del provento alla fine di un arco di tempo predeterminato dal legislatore.

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