A questo 2° gruppo appartengono gli utili da partecipazione al capitale o al patrimonio di società di capitali ed enti commerciali, con l’eccezione degli utili spettanti ai promotori e fondatori di società, che sono inclusi nei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. In tale fattispecie, manca il requisito della terzietà del soggetto che riceve la disponibilità del capitale rispetto a quello che ne era l’originario titolare. Assume allora rilievo il possesso di azioni/altri titoli che rappresentano una frazione del capitale o del patrimonio della società emittente. I redditi di partecipazione (cosiddetti ”dividendi”) sono solo quelli relativi al capitale di società ed altri enti che siano soggetti passivi dell’IRES, quindi società di capitali, enti commerciali e non. La norma non si riferisce invero agli utili che provengono da società di persone (che sono tassati come reddito dei singoli soci). Con l’entrata in vigore dell’IRES è stato introdotto il principio dell’esenzione (in luogo del meccanismo del “credito d’imposta sui dividendi” che prevedeva che la società scontasse sull’utile prodotto l’imposta, che si chiamava IRPEG, e poi al momento della distribuzione del dividendo in capo al socio, l’utile stesso scontasse l’IRPEF): con questo principio la tassazione dell’utile avviene in capo alla società e, per evitare la doppia tassazione del dividendo, è previsto che quest’ultimo sia esente in capo al socio. Tale esenzione riguarda però le caratteristiche soggettive del socio percipiente e precisamente:

1) se il socio è una persona fisica imprenditore, solo il 49,72% del dividendo è soggetto ad IRPEF e costituirà una componente positiva del reddito d’impresa;

2) se il socio è una persona fisica non imprenditore, l’esenzione varia in ragione della quota di partecipazione dal medesimo posseduta: se la partecipazione è “qualificata” (ossia che partecipi al capitale in misura superiore al 5% se ti tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o 25% se si tratti di altre partecipazioni ovvero che abbia una percentuale di diritto di voto esercitabili in assemblea superiore al 2 o al 20%), i dividendi distribuiti ai soci non imprenditori che godono di questa partecipazione qualificata concorrono a formare il reddito nella misura del 49,72%; per i soci che detengono partecipazioni “non qualificate” (che non arrivano alla percentuale), è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,5%;

3) se il socio è una società o un ente commerciale residente (soggetto a IRES) i dividendi sono esclusi da tassazione per il 95% del loro ammontare.

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