La disciplina dei redditi di capitale è fondato su 3 regole generali:

  • Essi sono solitamente sottoposti a ritenuta alla fonte d’imposta o a regimi fiscali sostitutivi (in tal caso non concorrono a formare la base imponibile dell’IRPEF e dell’IRES);
  • Nel campo dei redditi di capitale vige il principio dello loro tassazione senza alcuna deduzione, ossia al lordo delle spese eventualmente sostenute dal contribuente per il loro conseguimento;
  • Infine, vige la regola della tassazione per cassa (a differenza dei redditi fondiari), e quindi solo se, e nella misura in cui, effettivamente percepiti dal contribuente.

Inoltre vanno citate altre particolare regole che incidono alcune sugli interessi ed altre sui dividendi. Per quanto riguarda il campo degli interessi, va detto che esiste una presunzione legale relativa di onerositĂ  dei mutui. Quindi gli interessi provenienti dai capitali dati a mutuo si considerano percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti da atti scritti. Per quanto concerne i dividendi, va detto che costituisce “utile distribuito” solo la distribuzione di redditi precedentemente realizzati dalla SocietĂ , e non le distribuzioni di riserve e fondi di natura patrimoniale, perchĂ© la distribuzione di risorse di natura patrimoniale comporta l’automatica riduzione del valore delle partecipazioni, e pertanto non può dirsi che il socio consegua un effettivo reddito.

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