Essi si esplicano sia nell’obbligo di fornire documenti idonei a provare esistenza/dimensioni di un certo fatto economico come anche obblighi di conservazione di documenti probatori dell’avvenuto pagamento del tributo e dell’adempimento di obblighi del contribuente. Nel sistema dell’IVA, la legge prevede l’obbligo dell’emissione (in forma cartacea/elettronica) della fattura come adempimento essenziale ai fini dell’attuazione del meccanismo impositivo. In alcuni casi, dell’obbligo documentale è un 3° (come avveniva nei casi di scontrino fiscale) che subisce una sanzione nel caso in cui non esibisce il documento o lo esibisce con corrispettivo inferiore a quello reale, agli organi accertatori.

Dopo la riforma degli anni ’70, il sistema dell’accertamento dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, come pure il sistema accertativo proprio dell’iva, ha visto la nascita di obblighi contabili. In particolare, nella sistematica dell’accertamento delle imposte sui redditi, gli obblighi contabili sono imposti, dal 13 DPR 600/1973, a questi soggetti:

a)società soggette all’IRES;

b) enti pubblici/privati diversi dalle società, soggetti all’IRES, nonché i Trust;

c) snc,sas;

d)persone fisiche che esercitano imprese commerciali.

Questi soggetti devono tenere (14 del DPR):

a)libro giornale e libro inventari;

b) registri prescritti ai fini dell’IVA;

c)scritture ausiliarie in cui si devono registrare gli elementi patrimoniali/reddituali;

d) scritture ausiliarie di magazzino.

Gli obblighi dei terzi sono specifichi obblighi (garantiti da sanzioni tributarie) a carico di soggetti che per effetto di funzioni professionali o di semplice contiguità col fatto fiscalmente rilevante, si pongono in una posizione di garanti degli interessi informativi del fisco. La maggior parte sono stati cancellati: ne rimangono alcuni, specie in materia di accertamento delle imposte sui redditi ed IVA, ove vengono previsti specifichi obblighi di collaborazione all’attività istruttoria della P.A. (l’inadempienza trova sanzione nell’11 d. lgs 471/1997). Tra gli obblighi di collaborazione, abbiamo quello per cui alcuni soggetti pubblici che svolgono attività ispettive e di vigilanza, devono comunicare fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie.

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