I soggetti della gestione degli affari altrui
La legge richiede la capacità di agire del gestore.
Questa previsione di spiegarsi innanzi tutto nell’interesse di tale soggetto in quanto la gestione comporta il sorgere di obbligazioni in capo al gestore. Trova quindi applicazione il principio secondo il quale l’incapace può compiere tutti gli atti giuridici leciti, tranne quelli suscettibili di conseguenze sfavorevoli.
Trattandosi di una fonte legale di obbligazioni non vi è il luogo per un’azione di annullamento: l’incapacità comporta piuttosto l’automatica inefficacia della gestione nei confronti dell’interessato.
Il requisito della incapacità del gestore può inoltre essere eccepita dal dominus nei confronti di terzi, i quali non possono contare su gli effetti vincolanti di impegni assunti spontaneamente non altrui da parte di chi non era legalmente capace di agire.
Gli obblighi del gestore
Il gestore è obbligato a continuare la gestione dell’affare intrapreso. Tale obbligo persiste fino a quando l’affare, inteso come operazione unitaria, sia stato espletato ovvero l’interessato sia in grado di provvedervi direttamente.
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato tenendo però conto che in questo caso l’interessato non dà né è in grado di dare istruzioni.
Particolare rilevanza assume l’obbligo relativo alla diligenza della quale, peraltro, e discusso in grado di intensità.
Infatti, per la giurisprudenza il gestore sarebbe tenuto alla diligenza ordinaria del buon padre di famiglia, sicché risponderebbe anche per colpa lieve in ordine ai danni eventualmente derivati al dominus dalla gestione.
Per la dottrina, invece, il gestore è tenuto ad una diligenza minima sicché sarebbe responsabile soltanto per colpa grave.
La legge prevede, inoltre, che in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione (quindi anche in relazione dell’inerzia del dominus) il giudice possa moderare il risarcimento dei danni subiti dall’interessato.
La moderazione del risarcimento dei danni trova il suo fondamento giuridico nel generale principio del concorso di non aver danneggiato.
Gli obblighi dell’interessato
Per quanto riguarda gli obblighi dell’interessato: innanzi tutto l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto il suo nome ed in secondo luogo è, anche, tenuto a rimborsare al gestore le spese sostenute per l’espletamento dell’attività di gestione e a corrispondergli gli interessi dal giorno in cui le spese sono stata fatte.
La legge precisa che si deve trattare di spese necessarie o utili.
Nessun compenso è dovuto al gestore per l’opera svolta, la gratuità risponde proprio alla causa di solidarietà della gestione dei tre altrui.